RISCATTI
INDICE

IL RISCATTO DI LAUREA

Come funziona

Il riscatto degli anni di laurea è uno strumento a disposizione di coloro che desiderano integrare il proprio montante contributivo e migliorare la propria posizione previdenziale. Consiste nell'acquisire alla propria storia lavorativa i periodi di studio universitario, consentendo di ottenere una maggiore anzianità contributiva e, di conseguenza, benefici pensionistici più consistenti.

La facoltà di riscatto può essere esercitata da:

  1. Professionisti iscritti all’EPAP, inclusi i pensionati, che siano in regola con la documentazione reddituale secondo l'art. 9 del Regolamento e le contribuzioni previste dagli artt. 3 e 4 del medesimo;
  2. Cancellati dall'Ente che conservano il diritto alla pensione di vecchiaia, non avendo richiesto il rimborso dei contributi ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, e che siano conformi ai requisiti sopra citati;
  3. Titolari di pensione di inabilità;
  4. Superstiti di iscritti deceduti che non avevano maturato diritti a pensione, al fine di conseguire il requisito di cinque anni di iscrizione all'Ente necessario per la pensione indiretta, purché il defunto fosse in regola con le comunicazioni obbligatorie e il pagamento delle quote.

Quali periodi sono riscattabili

Possono essere riscattati i periodi formativi seguenti, purché privi di copertura assicurativa obbligatoria:

  • Diploma universitario triennale;
  • Laurea;
  • Specializzazione di durata non inferiore a due anni;
  • Dottorato di ricerca.

Il riscatto è ammesso per gli anni accademici in cui si sono svolti effettivamente i corsi di studio legali, escludendo gli anni fuori corso. Il riscatto può essere richiesto anche solo per una parte del periodo di durata del corso a seguito del quale sia stato conseguito uno dei titoli previsti dalla legge, oppure per due o più corsi.

 

Nota bene:
Il riscatto è limitato alla durata legale del corso, che va dal 1° novembre al 31 ottobre per ogni anno accademico. Per i periodi di studio antecedenti al 12 luglio 1997, è possibile riscattare anche altri tipi di studi. Se esiste già una copertura volontaria per il periodo di corso legale, il riscatto è possibile solo se risulta più conveniente per l'interessato. In questo caso, i contributi volontari verranno annullati e rimborsati. Ai laureati nella sessione estiva è consentito riscattare l'intero ultimo anno accademico. Al richiedente che è passato ad altro corso di laurea, ottenendo il riconoscimento degli studi precedentemente compiuti e la conseguente iscrizione ad un anno successivo al primo nella nuova Facoltà, il periodo riscattabile è costituito dal corso legale della nuova facoltà presso cui è stata conseguita la laurea. Le lauree ottenute all'estero possono essere riscattate se riconosciute in Italia o aventi valore legale, limitatamente alla durata degli studi svolti all'estero e non oltre la durata in Italia del corrispondente corso legale.

La domanda di riscatto va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP. La domanda di riscatto non ha scadenze.

Alla domanda va allegata una dichiarazione dell'Università, Politecnico o Istituto Superiore che confermi il conseguimento del titolo e indichi gli anni accademici di corso legale e eventuali anni fuori corso.

Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.

 

Dopo la ricezione della domanda, l'Ufficio Previdenza verifica la ricevibilità entro 15 giorni. Se la domanda è completa, entro i successivi 30 giorni, viene calcolato il contributo minimo e massimo, e l'iscritto è informato entro altri 15 giorni tramite raccomandata o PEC. Il richiedente ha 30 giorni per comunicare l'importo scelto e le modalità di pagamento. In caso di documentazione incompleta o errata, l'Ufficio ha 10 giorni per richiedere l'integrazione, interrompendo i termini. L'Ente può richiedere ulteriore documentazione, interrompendo nuovamente i termini.

Il termine di 90 giorni per accettare il riscatto è perentorio; ritardi o mancati pagamenti comportano la decadenza della domanda. I versamenti possono essere rateizzati solo se non necessari immediatamente per la pensione, altrimenti il saldo deve essere versato in un'unica soluzione prima della domanda di pensione. In caso di ritardi nei pagamenti, si applicano interessi di mora.

Il costo del riscatto è fissato dall'iscritto, che può optare per un importo tra un minimo e un massimo stabiliti come segue:

  • Misura minima: pari al contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda;
  • Misura massima: calcolata applicando l'aliquota del 10% alla media dei redditi professionali degli ultimi tre anni. In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore all'importo del contributo soggettivo massimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.

 

Il contributo calcolato viene proporzionato al periodo da riscattare. Per i riscatti parziali di anno, si applicano le regole di frazionamento dell'art. 5 del Regolamento. Anche i periodi di contribuzione volontaria sono considerati ai fini del calcolo.

Il termine di 90 giorni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), è perentorio: l’eventuale mancato o ritardato riscontro alla comunicazione e/o il mancato o ritardato versamento del contributo o della prima rata del contributo comporta la decadenza della domanda di riscatto.

 

Il suddetto versamento deve essere effettuato in unica soluzione. Tuttavia, quando la contribuzione riscattata non deve essere immediatamente utilizzata per la liquidazione della pensione, è ammesso il pagamento rateale. In tal caso la somma dovuta deve essere corrisposta in rate quadrimestrali di uguale entità e di importo non inferiore a 400,00 euro per un periodo non superiore al periodo riscattato.

 

Tenendo conto che le scadenze vengono fissate in modo irrevocabile al 31/01, 31/05, 30/09 di ogni anno, la prima scadenza di pagamento dovrà essere determinata in ordine cronologico rispetto alla data in cui si procede con la comunicazione delle rate.

 

Il pagamento rateale deve essere completato prima della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. Prima di tale data l’operazione di riscatto deve essere quindi perfezionata con il versamento in un’unica soluzione del debito residuo.

 

Nel caso in cui il richiedente goda già del trattamento pensionistico EPAP il versamento del contributo dovrà avvenire in unica soluzione.

 

Qualora l’operazione di riscatto non sia perfezionata secondo quanto stabilito nel comma precedente saranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto i periodi per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo.

I contributi versati aumentano il montante contributivo o permettono un ricalcolo della pensione. I versamenti contribuiscono all'anzianità di iscrizione e influenzano la determinazione delle prestazioni pensionistiche. Il ricalcolo del trattamento pensionistico in conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento del contributo del riscatto. Non sono previsti rimborsi per sospensione del pagamento rateale. In caso di interruzione, è possibile rinnovare il riscatto per periodi non inclusi nei riscatti precedenti.

RISCATTO DEI PERIODI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRECEDENTI ALL’ISTITUZIONE DELL’ENTE

Come funziona

Il riscatto dei periodi di attività professionale precedenti all'istituzione dell'Ente è uno strumento volto a valorizzare gli anni di contribuzione precedenti all’istituzione dell’EPAP e di garantire una maggiore sicurezza previdenziale.

La facoltà di riscatto è riservata agli iscritti all'EPAP che possono vantare almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Questa opzione consente di rendere riscattabili in tutto o in parte i periodi di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente stesso, a partire dall'anno di iscrizione all'Albo professionale. È importante sottolineare che i periodi riscattabili devono essere privi di copertura contributiva obbligatoria e debitamente documentati.

La domanda di riscatto va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP. La domanda di riscatto non ha scadenze.

Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.

 

Dopo la ricezione della domanda, l'Ufficio Previdenza verifica la ricevibilità entro 15 giorni. Se la domanda è completa, entro i successivi 30 giorni, viene calcolato il contributo minimo e massimo, e l'iscritto è informato entro altri 15 giorni tramite raccomandata o PEC. Il richiedente ha 30 giorni per comunicare l'importo scelto e le modalità di pagamento. In caso di documentazione incompleta o errata, l'Ufficio ha 10 giorni per richiedere l'integrazione, interrompendo i termini. L'Ente può richiedere ulteriore documentazione, interrompendo nuovamente i termini.

Il termine di 90 giorni per accettare il riscatto è perentorio; ritardi o mancati pagamenti comportano la decadenza della domanda. I versamenti possono essere rateizzati solo se non necessari immediatamente per la pensione, altrimenti il saldo deve essere versato in un'unica soluzione prima della domanda di pensione. In caso di ritardi nei pagamenti, si applicano interessi di mora.

Il costo del riscatto è fissato dall'iscritto, che può optare per un importo tra un minimo e un massimo stabiliti come segue:

  • Misura minima: pari al contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda;
  • Misura massima: calcolata applicando l'aliquota del 10% alla media dei redditi professionali degli ultimi tre anni. In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore all'importo del contributo soggettivo massimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.

 

Il contributo calcolato viene proporzionato al periodo da riscattare. Per i riscatti parziali di anno, si applicano le regole di frazionamento dell'art. 5 del Regolamento. Anche i periodi di contribuzione volontaria sono considerati ai fini del calcolo.

I contributi versati aumentano il montante contributivo o permettono un ricalcolo della pensione. I versamenti contribuiscono all'anzianità di iscrizione e influenzano la determinazione delle prestazioni pensionistiche. Il ricalcolo del trattamento pensionistico in conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento del contributo del riscatto. Non sono previsti rimborsi per sospensione del pagamento rateale. In caso di interruzione, è possibile rinnovare il riscatto per periodi non inclusi nei riscatti precedenti.

Come funziona

RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO,SOSTITUTIVO O EQUIPARATO

Il riscatto del servizio militare è uno strumento che consente di incrementare l'entità del montante contributivo o di ricalcolare l’entità della pensione.

La facoltà di riscatto può essere esercitata:

  • dal professionista iscritto all’EPAP in regola con l’invio della documentazione reddituale di cui all’art. 9 del Regolamento e con le contribuzioni di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso Regolamento;
  • dai cancellati all’Ente che abbiano mantenuto il diritto alla pensione di vecchiaia, e quindi non abbiano richiesto rimborso dei contributi di cui all’art. 17 comma 2 del Regolamento e siano in regola con quanto prescritto al punto precedente;
  • dai titolari di pensione, compresi i titolari di pensione di inabilità;
  • dai superstiti di iscritti deceduti senza aver maturato alcun diritto a pensione al fine di conseguire il requisito dei cinque anni di anzianità di iscrizione all’Ente necessario per l’ammissione alla pensione indiretta, sempre che l’iscritto deceduto fosse in regola con l’invio delle comunicazioni obbligatorie ed il pagamento.

Sono riscattabili in tutto o in parte:

  • il periodo del servizio militare obbligatorio;
  • il periodo del servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare;
  • il periodo di servizio militare prestato in guerra.

 

N.B. Tali periodi sono riscattabili a condizione che non coincidano temporalmente né con periodi per i quali risulti  una copertura contributiva di carattere obbligatorio né con periodi per i quali sia richiesto il riscatto in ragione della iscrizione al corso di laurea. Fermo restando quanto precisato in ordine alla non coincidenza dei periodi per i quali si chiede il riscatto, nel caso in cui l’iscritto richieda sia il riscatto del servizio militare, sostitutivo o equiparato, sia il riscatto dell’iscrizione all’università, il periodo complessivamente ammesso al riscatto non può superare la somma tra gli anni del corso legale di laurea richiesto per essere ammessi ad esercitare la professione di attuario, dottore agronomo e dottore forestale, chimico o fisico o geologo e gli anni del servizio militare, sostitutivo o equiparato effettivamente svolto.

La domanda di riscatto va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it 

Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.

L’onere del riscatto è determinato in modo irrevocabile dall’iscritto che può scegliere di versare, per ogni anno riscattato, un importo compreso tra un minimo e un massimo determinati nel seguente modo:

  • Misura minima del contributo: pari al contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della richiesta;
  • Misura massima del contributo: determinata applicando l’aliquota del 10 per cento alla media dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e comunicati all’EPAP (attraverso il modulo 2), riferiti agli ultimi 3 anni precedenti la data della domanda. In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore all’importo del contributo soggettivo massimo vigente nell’anno di presentazione della domanda.

 

Il contributo così determinato viene imputato per ciascuno degli anni interi compresi nel periodo da riscattare.

Nel caso in cui il periodo da riscattare sia inferiore all’anno intero, si da luogo a un riscatto frazionato su base mensile; in tal caso si applicano le regole in materia di riproporzionamento di cui all’art. 5 del Regolamento dell’Ente.

Gli uffici provvedono alla verifica della ricevibilità della domanda entro 15 giorni dalla ricezione di quest’ultima.

Successivamente:

  1. Qualora la domanda risulti completa gli uffici, entro i 30 giorni successivi, provvedono al calcolo del contributo minimo e di quello massimo, e nei successivi 15 giorni ne danno comunicazione all’iscritto per mezzo PEC. La comunicazione dovrà contenere l’assegnazione del termine di 90 giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà dichiarare l’accettazione e la misura dell’onere da versare, secondo le modalità individuate al successivo punto (pagamento), inviando a mezzo PEC l’apposito modello EPAP (Modello ACC.RISC.) accompagnato dalla copia di avvenuto bonifico bancario attestante il versamento del relativo contributo.
  2. Nei casi in cui la domanda risulti non accoglibile per mancanza dei requisiti, gli uffici provvedono, entro 30 giorni dal ricevimento, ad inviare all’iscritto apposita comunicazione a mezzo PEC con esplicita menzione delle cause del rigetto della domanda.
  3. Nei casi in cui la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, gli uffici, entro 10 giorni, provvedono a richiedere all’iscritto il completamento della documentazione. La richiesta di integrazione della documentazione comporta l’interruzione dei termini.

È comunque facoltà dell’Ente esigere dall’iscritto, all’atto della domanda di riscatto, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi.

Questa richiesta comporta l’interruzione dei termini.

  • Il termine di 90 giorni entro il quale il richiedente dovrà dichiarare l’accettazione e la misura dell’onere da versare è perentorio;
  • L’eventuale mancato o ritardato riscontro alla comunicazione e/o il mancato o ritardato versamento del contributo o della prima rata del contributo comporta la decadenza della domanda di riscatto;
  • Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione. La contribuzione a rate è ammessa quando la contribuzione riscattata non deve essere immediatamente utilizzata per la liquidazione della pensione. In questo caso la somma dovuta deve essere corrisposta in rate quadrimestrali di uguale entità e di importo non inferiore a 400,00 euro per un periodo non superiore al periodo riscattato;
  • Il pagamento rateale deve essere completato prima della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. Prima di tale data l’operazione di riscatto deve essere quindi perfezionata con il versamento in un'unica soluzione del debito residuo;
  • Nel caso in cui il richiedente goda già del trattamento pensionistico EPAP il versamento del contributo dovrà avvenire in unica soluzione
  • Nel caso in cui l’operazione di riscatto non viene perfezionata secondo il punto precedente, vengono considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto i periodi per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo.
  • I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare esclusivamente l’entità del montante contributivo o di ricalcolare l’entità della pensione;
  • Il periodo riscattato vale ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione;
  • I versamenti dei contributi dovuti sia in soluzione unica che in forma rateale sono attribuiti sulla posizione previdenziale dell’iscritto richiedente il riscatto con decorrenza dalla data in cui il pagamento è pervenuto all’Ente;
  • Sui versamenti effettuati oltre la scadenza dovranno essere corrisposti interessi di mora (Art. 10 del Regolamento dell’EPAP);
  • La sospensione del pagamento rateale non comporta possibilità di rimborso. L’EPAP riconoscerà un periodo di anzianità proporzionale alle somme effettivamente versate;
  • L’interessato su esplicita domanda ha la possibilità di rinnovare l’esercizio del riscatto sia per periodi non compresi in riscatti precedenti, sia in caso di interruzione del riscatto di cui al punto precedente. Al verificarsi di tale circostanza deve essere rideterminato l’ammontare dell’importo da versare a titolo di riscatto;
  • Il ricalcolo del trattamento pensionistico in conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento del contributo di riscatto.
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