RISCATTI
INDICE

IL RISCATTO DI LAUREA

Come funziona

Il riscatto degli anni di laurea è uno strumento a disposizione di coloro che desiderano integrare il proprio montante contributivo e migliorare la propria posizione previdenziale. Consiste nell'acquisire alla propria storia lavorativa i periodi di studio universitario, consentendo di ottenere una maggiore anzianità contributiva e, di conseguenza, benefici pensionistici più consistenti.

La facoltà di riscatto può essere esercitata da:

  1. Professionisti iscritti all’EPAP, inclusi i pensionati, che siano in regola con la documentazione reddituale secondo l'art. 9 del Regolamento e le contribuzioni previste dagli artt. 3 e 4 del medesimo;
  2. Cancellati dall'Ente che conservano il diritto alla pensione di vecchiaia, non avendo richiesto il rimborso dei contributi ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, e che siano conformi ai requisiti sopra citati;
  3. Titolari di pensione di inabilità;
  4. Superstiti di iscritti deceduti che non avevano maturato diritti a pensione, al fine di conseguire il requisito di cinque anni di iscrizione all'Ente necessario per la pensione indiretta, purché il defunto fosse in regola con le comunicazioni obbligatorie e il pagamento delle quote.

Quali periodi sono riscattabili

Possono essere riscattati i periodi formativi seguenti, purché privi di copertura assicurativa obbligatoria:

  • Diploma universitario triennale;
  • Laurea;
  • Specializzazione di durata non inferiore a due anni;
  • Dottorato di ricerca.

Il riscatto è ammesso per gli anni accademici in cui si sono svolti effettivamente i corsi di studio legali, escludendo gli anni fuori corso. Il riscatto può essere richiesto anche solo per una parte del periodo di durata del corso a seguito del quale sia stato conseguito uno dei titoli previsti dalla legge, oppure per due o più corsi.

 

Nota bene:
Il riscatto è limitato alla durata legale del corso, che va dal 1° novembre al 31 ottobre per ogni anno accademico. Per i periodi di studio antecedenti al 12 luglio 1997, è possibile riscattare anche altri tipi di studi. Se esiste già una copertura volontaria per il periodo di corso legale, il riscatto è possibile solo se risulta più conveniente per l'interessato. In questo caso, i contributi volontari verranno annullati e rimborsati. Ai laureati nella sessione estiva è consentito riscattare l'intero ultimo anno accademico. Al richiedente che è passato ad altro corso di laurea, ottenendo il riconoscimento degli studi precedentemente compiuti e la conseguente iscrizione ad un anno successivo al primo nella nuova Facoltà, il periodo riscattabile è costituito dal corso legale della nuova facoltà presso cui è stata conseguita la laurea. Le lauree ottenute all'estero possono essere riscattate se riconosciute in Italia o aventi valore legale, limitatamente alla durata degli studi svolti all'estero e non oltre la durata in Italia del corrispondente corso legale.

La domanda di riscatto va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP. La domanda di riscatto non ha scadenze.

Alla domanda va allegata una dichiarazione dell'Università, Politecnico o Istituto Superiore che confermi il conseguimento del titolo e indichi gli anni accademici di corso legale e eventuali anni fuori corso.

Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.

 

Dopo la ricezione della domanda, l'Ufficio Previdenza verifica la ricevibilità entro 15 giorni. Se la domanda è completa, entro i successivi 30 giorni, viene calcolato il contributo minimo e massimo, e l'iscritto è informato entro altri 15 giorni tramite raccomandata o PEC. Il richiedente ha 30 giorni per comunicare l'importo scelto e le modalità di pagamento. In caso di documentazione incompleta o errata, l'Ufficio ha 10 giorni per richiedere l'integrazione, interrompendo i termini. L'Ente può richiedere ulteriore documentazione, interrompendo nuovamente i termini.

Il termine di 90 giorni per accettare il riscatto è perentorio; ritardi o mancati pagamenti comportano la decadenza della domanda. I versamenti possono essere rateizzati solo se non necessari immediatamente per la pensione, altrimenti il saldo deve essere versato in un'unica soluzione prima della domanda di pensione. In caso di ritardi nei pagamenti, si applicano interessi di mora.

Il costo del riscatto è fissato dall'iscritto, che può optare per un importo tra un minimo e un massimo stabiliti come segue:

  • Misura minima: pari al contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda;
  • Misura massima: calcolata applicando l'aliquota del 10% alla media dei redditi professionali degli ultimi tre anni. In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore all'importo del contributo soggettivo massimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.

 

Il contributo calcolato viene proporzionato al periodo da riscattare. Per i riscatti parziali di anno, si applicano le regole di frazionamento dell'art. 5 del Regolamento. Anche i periodi di contribuzione volontaria sono considerati ai fini del calcolo.

Il termine di 90 giorni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), è perentorio: l’eventuale mancato o ritardato riscontro alla comunicazione e/o il mancato o ritardato versamento del contributo o della prima rata del contributo comporta la decadenza della domanda di riscatto.

 

Il suddetto versamento deve essere effettuato in unica soluzione. Tuttavia, quando la contribuzione riscattata non deve essere immediatamente utilizzata per la liquidazione della pensione, è ammesso il pagamento rateale. In tal caso la somma dovuta deve essere corrisposta in rate quadrimestrali di uguale entità e di importo non inferiore a 400,00 euro per un periodo non superiore al periodo riscattato.

 

Tenendo conto che le scadenze vengono fissate in modo irrevocabile al 31/01, 31/05, 30/09 di ogni anno, la prima scadenza di pagamento dovrà essere determinata in ordine cronologico rispetto alla data in cui si procede con la comunicazione delle rate.

 

Il pagamento rateale deve essere completato prima della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. Prima di tale data l’operazione di riscatto deve essere quindi perfezionata con il versamento in un’unica soluzione del debito residuo.

 

Nel caso in cui il richiedente goda già del trattamento pensionistico EPAP il versamento del contributo dovrà avvenire in unica soluzione.

 

Qualora l’operazione di riscatto non sia perfezionata secondo quanto stabilito nel comma precedente saranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto i periodi per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo.

I contributi versati aumentano il montante contributivo o permettono un ricalcolo della pensione. I versamenti contribuiscono all'anzianità di iscrizione e influenzano la determinazione delle prestazioni pensionistiche. Il ricalcolo del trattamento pensionistico in conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento del contributo del riscatto. Non sono previsti rimborsi per sospensione del pagamento rateale. In caso di interruzione, è possibile rinnovare il riscatto per periodi non inclusi nei riscatti precedenti.

RISCATTO DEI PERIODI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRECEDENTI ALL’ISTITUZIONE DELL’ENTE

Come funziona

Il riscatto dei periodi di attività professionale precedenti all'istituzione dell'Ente è uno strumento volto a valorizzare gli anni di contribuzione precedenti all’istituzione dell’EPAP e di garantire una maggiore sicurezza previdenziale.

La facoltà di riscatto è riservata agli iscritti all'EPAP che possono vantare almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Questa opzione consente di rendere riscattabili in tutto o in parte i periodi di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente stesso, a partire dall'anno di iscrizione all'Albo professionale. È importante sottolineare che i periodi riscattabili devono essere privi di copertura contributiva obbligatoria e debitamente documentati.

La domanda di riscatto va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP. La domanda di riscatto non ha scadenze.

Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.

 

Dopo la ricezione della domanda, l'Ufficio Previdenza verifica la ricevibilità entro 15 giorni. Se la domanda è completa, entro i successivi 30 giorni, viene calcolato il contributo minimo e massimo, e l'iscritto è informato entro altri 15 giorni tramite raccomandata o PEC. Il richiedente ha 30 giorni per comunicare l'importo scelto e le modalità di pagamento. In caso di documentazione incompleta o errata, l'Ufficio ha 10 giorni per richiedere l'integrazione, interrompendo i termini. L'Ente può richiedere ulteriore documentazione, interrompendo nuovamente i termini.

Il termine di 90 giorni per accettare il riscatto è perentorio; ritardi o mancati pagamenti comportano la decadenza della domanda. I versamenti possono essere rateizzati solo se non necessari immediatamente per la pensione, altrimenti il saldo deve essere versato in un'unica soluzione prima della domanda di pensione. In caso di ritardi nei pagamenti, si applicano interessi di mora.

Il costo del riscatto è fissato dall'iscritto, che può optare per un importo tra un minimo e un massimo stabiliti come segue:

  • Misura minima: pari al contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda;
  • Misura massima: calcolata applicando l'aliquota del 10% alla media dei redditi professionali degli ultimi tre anni. In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore all'importo del contributo soggettivo massimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.

 

Il contributo calcolato viene proporzionato al periodo da riscattare. Per i riscatti parziali di anno, si applicano le regole di frazionamento dell'art. 5 del Regolamento. Anche i periodi di contribuzione volontaria sono considerati ai fini del calcolo.

I contributi versati aumentano il montante contributivo o permettono un ricalcolo della pensione. I versamenti contribuiscono all'anzianità di iscrizione e influenzano la determinazione delle prestazioni pensionistiche. Il ricalcolo del trattamento pensionistico in conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento del contributo del riscatto. Non sono previsti rimborsi per sospensione del pagamento rateale. In caso di interruzione, è possibile rinnovare il riscatto per periodi non inclusi nei riscatti precedenti.

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