SUSSIDIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE
INDICE

SUSSIDIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE

Come funziona

Il sussidio per assistenza domiciliare è un contributo erogato dall’EPAP per sostenere le spese effettivamente sostenute per l’assistenza domiciliare a seguito di circostanze straordinarie o malattie/infortuni di carattere acuto o permanente che colpiscono l’iscritto o i membri del nucleo familiare.

 

Il sussidio fa parte dei cosiddetti “trattamenti di assistenza”, ossia:

 

  • Sussidio per assistenza domiciliare
  • Sussidio per case di riposo
  • Sussidio per eventi straordinari
  • Assegni di studio per i figli degli iscritti

Possono beneficiare del sussidio:

  • Gli iscritti contribuenti all’EPAP, inclusi coloro che ricevono un trattamento pensionistico dall’Ente e che sono tenuti al versamento di tutti i contributi obbligatori;
  • Gli iscritti che, pur ricevendo prestazioni dall’EPAP, hanno interrotto l'attività professionale nell'anno precedente la richiesta di sussidio;
  • Superstiti dell’iscritto;
  • Superstiti del pensionato.

 

Nota bene: In caso di impedimento dei soggetti sopra indicati la richiesta dell’assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia. 

Ai fini del regolamento per “nucleo familiare” si intende: coniuge, figli minorenni o maggiorenni se inabili o a carico, ovvero – in mancanza di questi – i genitori inabili dell’iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico, ovvero – in mancanza di questi – i fratelli celibi o le sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell’iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico. 

Non hanno diritto al sussidio i soggetti che abbiano richiesto la restituzione o la ricongiunzione verso altro Ente di Previdenza obbligatorio del montante contributivo.

La domanda di sussidio va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP. 

Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.

L’Ente valuta l’idoneità della documentazione pervenuta richiedendo all’interessato eventuali integrazioni da prodursi perentoriamente nei termini che saranno indicati nella richiesta di integrazione.
Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di agosto approva le graduatorie per le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno ed entro il mese di gennaio dell’anno successivo, le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre.

Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri:

  • reddito del nucleo familiare risultante dall’Indicatore della situazione economica equivalente (Modello ISEE). L’importo del reddito imponibile non dovrà essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui l’iscritto e/o un componente del nucleo familiare, a seguito del verificarsi degli  eventi che hanno dato origine alla richiesta del trattamento risulti impossibilitato a produrre reddito da lavoro autonomo, il reddito del nucleo familiare da considerare deve essere al netto di quest’ultimo;
  • numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia;
  • tipologia e gravità dell’evento causa della richiesta;
  • percentuale di regolarità contributiva in funzione degli anni di iscrizione;
  • libero professionista puro, senza altra cassa o ente previdenziale.

 

Nota bene: In ogni caso i trattamenti non potranno essere erogati se la posizione contributiva dell’iscritto non risulta regolare fino all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere all’interessato l’integrazione della documentazione da effettuarsi entro il termine prefissato dal Consiglio stesso.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno e compatibilmente con la disponibilità residua dello stanziamento di bilancio, il Consiglio di Amministrazione può riesaminare le richieste non accolte ai fini di verificare la possibilità di un loro accoglimento, accertata la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno.

Il rigetto della domanda, debitamente motivato, dovrà essere notificato all’interessato entro 30 giorni dalla delibera.

La domanda può essere ripresentata.

(Regolamento ex art. 19Bis per l’erogazione dei trattamenti di assistenza) – Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008 – (pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6/12/2008)

I trattamenti di assistenza di cui all’art. 3, comma 2, dello Statuto e dell’art. 19 bis del Regolamento consistono in interventi economici eccezionali (sussidi) erogati per circostanze o interventi straordinari a favore di soggetti indicati nel bando, quando le conseguenze degli eventi generano situazioni di particolare bisogno economico.

In sede di redazione di bilancio preventivo il Consiglio di Amministrazione individua, ai sensi dell’art. 19-bis comma 1, del Regolamento, lo stanziamento annuo destinato alla copertura dei trattamenti.

Annualmente, il Consiglio di Amministrazione approva con cadenza semestrale il bando per i trattamenti di assistenza relativo all’anno stesso. Il bando contiene, tra l’altro:

  • La ripartizione dello stanziamento, con riferimento alle diverse tipologie di prestazione;
  • La documentazione da allegare alla domanda necessaria per dare luogo alla valutazione della stessa;
  • I criteri in base ai quali saranno definite le graduatorie ai fini dell’assegnazione dei sussidi;
  • Eventuali ulteriori modalità di erogazione delle prestazioni, anche con specifico riferimento alla fattispecie della commorienza.

 

Al bando verrà data la massima pubblicità tra gli iscritti anche tramite pubblicazione sul sito dell’ente.

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