Come funziona
L'indennità di maternità è una prestazione economica erogata alle libere professioniste iscritte all'Epap nei casi di gravidanza, puerperio, adozione o affidamento e in caso di aborto spontaneo o terapeutico.
La legge (d.lgs. n. 151/2001 Testo Unico sulla maternità) riconosce alle libere professioniste iscritte il diritto ad un reddito sostitutivo (c.d. indennità di maternità) per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto.
L'indennità di maternità è riconosciuta alle libere professioniste che soddisfano i seguenti requisiti:
Rientrano - alternativamente - in uno dei seguenti casi:
Nota bene: Nel caso in cui l’iscrizione all’Epap o la cessazione dell’attività avvenga nel corso del periodo assistibile (due mesi prima del parto/adozione/aborto spontaneo o terapeutico e tre dopo), l’indennità di maternità verrà riconosciuta soltanto per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione.
La domanda può essere presentata a partire dal sesto mese compiuto di gravidanza (26esima settimana) e fino a 180 giorni dopo l'evento (parto, ingresso del bambino in famiglia, aborto). La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Ente corredato della documentazione richiesta, disponibile online, e inviata attraverso PEC all'indirizzo epap@pec.epap.it o consegnata direttamente agli uffici dell'EPAP.
Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.
In base al caso di appartenenza, occorre allegare la seguente documentazione:
Nel caso di gravidanza e puerperio:
Nel caso di adozione o affidamento preadottivo:
Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico:
Al rilascio dei certificati medici sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale. Se i certificati sono redatti da medici diversi, l’EPAP può:
L'indennità di maternità viene calcolata come l'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale netto dichiarato all'Epap nel secondo anno anteriore all'evento.
L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022, ne ha esteso il pagamento per ulteriori tre mesi in favore di chi abbia dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore pari a 8.145 euro (tetto reddituale annualmente incrementato del 100 % dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
Indennità minima
La somma erogabile per l’indennità di maternità non può essere inferiore ai cinque/dodicesimi dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dipendenti, con riferimento alla qualifica di impiegato.
Il salario minimo di riferimento è quello dell’anno cui si verifica l’evento. Nel caso in cui il periodo di maternità ricade a cavallo di due anni, la retribuzione di riferimento è quella pro-quota di ciascun anno.
Indennità massima
La somma massima erogabile è pari a 5 volte l’importo dell’indennità minima, in base alla legge n.289 del 15 ottobre 2003.
Periodo di riferimento | Indennità Minima | Indennità Massima |
---|---|---|
Anno 2024 | 5,914.48 € | 29,570.00 € |
Anno 2023 | 5,610.80 € | 28,055.50 € |
L’INDENNITÀ EROGATA NEI CASI DI ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO
Nei casi di aborto spontaneo o terapeutico la quota d’indennità riconosciuta varia in base al periodo nel quale l’aborto si verifica.
Nel dettaglio:
L'indennità viene accreditata, in unica soluzione, alle coordinate IBAN indicate nel modulo di domanda.
Per la certificazione ai fini fiscali, l’EPAP provvede ad inviare, nell’anno seguente all’accredito, la documentazione attestante l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto eseguita.
Tempi di erogazione
L’Area Servizi Previdenza e Assistenza istruisce la pratica, verificando la ricevibilità entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
a) Se la domanda risulta completa entro il termine di 30 giorni successivi, effettuato il calcolo dell’indennità di maternità, si provvederà al pagamento nei termini e con le modalità stabilite.
b) Se la domanda risulta non accoglibile per mancanza dei requisiti, entro il termine di 30 giorni si provvederà alla menzione delle cause del rigetto della domanda.
c) Se la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, entro il termine di 10 giorni si provvederà a richiedere il completamento della documentazione la cui richiesta di integrazione comporterà l’interruzione dei termini.
d) Al ricevimento dell’integrazione della documentazione, entro il termine di 20 giorni si provvederà al calcolo dell’indennità di maternità.
e) Successivamente entro il termine di 30 giorni si provvederà al pagamento nei termini e con le modalità stabilite.
f) Dall’avvenuto pagamento, entro il termine di 7 giorni, si comunicherà all’iscritta l’avvenuta liquidazione della prestazione, precisando l’importo e le modalità di erogazione, nonché le modalità di presentazione di eventuali ricorsi.
Scarica gli allegati
Domande Frequenti
L’importo riconosciuto come indennità di maternità è pari cinque/dodicesimi dell’80% del reddito professionale dichiarato all’EPAP percepito nel secondo anno precedente quello dell’evento.
E’ comunque prevista una indennità di maternità minima e una indennità massima.
L’indennità minima è pari ai cinque/dodicesimi dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dipendenti, con riferimento alla qualifica di impiegato.
Il salario minimo di riferimento è quello dell’anno cui si verifica l’evento. Nel caso in cui il periodo di maternità ricade a cavallo di due anni, la retribuzione di riferimento è quella pro-quota di ciascun anno.
La somma massima erogabile è pari a 5 volte l’importo dell’indennità minima, in base alla legge n.289 del 15 ottobre 2003
La domanda di indennità deve essere presentata a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (ovvero dalla 26esima settimana) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto. Il modulo per la presentazione della domanda è presente sul sito dell’Ente e, una volta corredato della documentazione richiesta, deve essere trasmesso via pec all’indirizzo epap@pec.epap.it
L’indennità di maternità viene riconosciuta per i seguenti eventi:
• Gravidanza e puerperio: L’indennità è riconosciuta per un periodo di cinque mesi, che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino;
• Adozione o affidamento: L’indennità è riconosciuta per un periodo di cinque mesi, che comprende i due mesi precedenti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia e i tre mesi successivi. In questo caso, per ottenere l’indennità è necessario che il bambino non abbia superato i diciotto anni di età;
• Aborto spontaneo o terapeutico: L’indennità è corrisposta in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto non prima del terzo mese di gravidanza.
Bisogna essere iscritte all’EPAP ed in possesso della regolarità contributiva. Nel caso in cui l’iscrizione all’EPAP o di cessazione attività nel corso del periodo assistibile, l’indennità viene riconosciuta solo per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione.
In base al tuo caso di appartenenza, devi consegnare all’EPAP ulteriori documenti oltre quelli di base.
Nel caso di gravidanza e puerperio:
Nel caso di adozione o affidamento preadottivo:
Nel caso in cui l’Autorità emanante sia di Stato estero, autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in Italia.
Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico:
Oltre ad essere iscritte ad EPAP ed i in possesso della regolarità contributiva, l’estensione è riconosciuta in favore di chi abbia dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Secondo la circolare INPS si deve computare il reddito complessivo annuo ai fini fiscali, come riportato nella dichiarazione dei redditi, relativa all’anno precedente l’inizio della maternità.
Il tetto reddituale viene annualmente incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.