VERSAMENTO CONTRIBUTI SOCIETÀ
INDICE

COSA SONO I CONTRIBUTI DI SOCIETÀ

Sono i contributi dovuti all’EPAP da: 

  • società di ingegneria e società di professionisti
  • società tra professionisti

Di seguito sono riportate le modalità di dichiarazione dei redditi di tali soggetti.

 

Nota bene: In considerazione delle novità regolamentari in ambito contributivo (passaggio dall’aliquota del 2% al 4%) intervenute nel corso del 2022, l’Ente ha provveduto a predisporre apposito Modello di dichiarazione relativo ai redditi prodotti nell’anno 2022. Si prega pertanto di prestare particolare attenzione alle istruzioni per la compilazione.

SOCIETÀ DI INGEGNERIA E SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

Riferimenti normativi

  • Il Decreto legislativo n.50/2016, c.d. Nuovo codice appalti, all’articolo 46 continua a prevedere che le società di Ingegneria (società di capitali) e le società di professionisti (società di persone) possono partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
  • Il Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  • Il D.M. 2/12/2016 n. 263 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2017, n. 36.).

Ambito di applicazione

L’art. 8 del D.M. 2/12/2016 n. 263, sancisce l’obbligo per le società di ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una maggiorazione del 4% sul Volume di Affari ai fini IVA fatturato per le attività professionali descritte al precedente punto.
La maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo che deve essere riconosciuta dal committente. Viene applicata indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, del committente e il relativo ammontare, per la quota afferente alle prestazioni professionali effettuate dai dottori agronomi e dottori forestali, dagli attuari, dai chimici e fisici e dai geologi.

 

Decorrenza dell’obbligo

L’obbligo di contribuzione decorre per tutte le fatturazioni che hanno ad oggetto l’attività professionale per l’esercizio della quale sia richiesta l’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e dottori forestali, dei chimici e fisici e dei geologi.

 

Comunicazioni all’EPAP (Mod. SI/StP)

Le società di ingegneria e le società di professionisti devono comunicare all’EPAP il valore totale del volume d’affari ai fini IVA, la quota parte derivante da attività professionale, nonché la quota parte realizzata in regime di collaborazione con altre società di ingegneria o Società di Professionisti o con dottori agronomi e dottori forestali, attuari, chimici e fisici e geologi, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti.
Vi ricordiamo che il contributo integrativo è assoggettato all’IVA e non concorre alla formazione del reddito.

 

Scadenze

Periodo di riferimentoScadenzaModalità
Comunicazione dei redditi fino all'anno 200531 ottobre 2006PEC o Raccomandata A/R
Comunicazione dei redditi dall'anno 200631 luglio anno successivoPEC o Raccomandata A/R

In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini.

Modalità di versamento

I versamenti devono essere eseguiti esclusivamente attraverso bonifico bancario a favore dell’EPAP, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: CIN: X ABI: 05696 CAB: 03211 C.C. n° 000069300X46  IBAN: IT58 X 05696 03211 000069300X46 Banca Popolare di Sondrio e la causale di versamento dovrà necessariamente contenere i seguenti dati:

PK PARTITA IVA SOCIETÀ, RAGIONE SOCIALE POX

 

Scadenze di pagamento

Periodo di riferimentoScadenza
Fino all'anno 200531 luglio 2006
Dall'anno 2006 al 201931 luglio anno successivo
Anno 202015 novembre 2021 con possibilità di versamento in unica soluzione o, alternativamente, su due rate di pari importo entro il 15 novembre (1ª rata) ed entro il 15 dicembre (2ª rata), senza alcun onere aggiuntivo.
Anno 202115 novembre 2022 con possibilità di versamento in unica soluzione o, alternativamente, su due rate di pari importo entro il 15 novembre (1ª rata) ed entro il 15 dicembre (2ª rata), senza alcun onere aggiuntivo.
Anno 2022Gli impegni contributivi vengono distribuiti in tre rate omogeneamente distribuite nell’anno con facoltà di pagare in unica soluzione entro la data indicata o alternativamente optare, per ognuna delle scadenze previste, su due rate di pari importo senza oneri aggiuntivi.
- Primo acconto: 5 aprile pari al 30% del contributo integrativo dovuto nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale presentato o, alternativamente 1ª rata entro il 5 aprile e 2ª rata entro il 5 maggio;
- Secondo acconto: 5 agosto pari al 35% del contributo integrativo dovuto nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale presentato o, alternativamente 1ª rata 5 agosto e 2ª rata 5 settembre;
- Saldo: 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti o alternativamente 1ª rata 15 novembre e 2ª rata 15 dicembre.
Dall'anno 2023Gli impegni contributivi vengono distribuiti in tre rate omogeneamente distribuite nell’anno con facoltà di pagare in unica soluzione entro la data indicata o alternativamente optare, per ognuna delle scadenze previste, su due rate di pari importo senza oneri aggiuntivi.
- Primo acconto: 5 aprile pari al 30% del contributo integrativo calcolato applicando la nuova aliquota (4%) del volume d'affari dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale presentato o, alternativamente 1ª rata entro il 5 aprile e 2ª rata entro il 5 maggio;
- Secondo acconto: 5 agosto pari al 35% del contributo integrativo calcolato applicando la nuova aliquota (4%) del volume d'affari dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale presentato o, alternativamente 1ª rata 5 agosto e 2ª rata 5 settembre;
- Saldo: 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti o alternativamente 1ª rata 15 novembre e 2ª rata 15 dicembre.

In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Riferimenti normativi

  • L’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, consente la costituzione di società di capitali di persone o cooperative tra professionisti per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
  • L’art. 8 del Regolamento attuativo n.34/2013 impone che le società siano iscritte agli ordini.
  • Il comma 2 dell’articolo 4 dello Statuto dell’Ente
  • Il comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento di attuazione delle attività statutarie.

Ambito di applicazione

Da tutto il combinato disposto delle norme di cui sopra e in particolare dal comma 2 dell’articolo 4 dello Statuto dell’Ente letto in combinato disposto con il comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento di attuazione delle attività statutarie le società tra professionisti debbono iscriversi all’Epap.

 

Decorrenza dell’obbligo

Le società tra professionisti e i soci delle StP iscritti agli albi professionali delle categorie dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e fisici e dei geologi sono iscritti contribuenti dell’EPAP e soggetti al disposto normativo di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento di attuazione delle attività statutarie dell’Ente.

 

Comunicazioni all’EPAP (Mod. SI/StP)

Le società tra professionisti devono comunicare all’EPAP sul modello SI/StP il valore totale del volume d’affari ai fini IVA,  la quota parte derivante da attività professionale, nonché la quota parte realizzata in regime di collaborazione  con dottori agronomi e dottori forestali, attuari, chimici e fisici e geologi, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di ingegneria, di professionisti o tra professionisti iscritti EPAP. Vi ricordiamo che il contributo integrativo è assoggettato all’IVA e non concorre alla formazione del reddito.

I Soci delle Società tra professionisti iscritti all’EPAP devono inoltre comunicare all’Ente, sul proprio modello 2, il reddito netto professionale, da porre a base di calcolo del contributo soggettivo e del contributo di solidarietà dovuti annualmente all’EPAP dal dottore agronomo e dottore forestale, attuario, chimico e fisico e geologo, determinato sommando all’eventuale reddito professionale prodotto individualmente e/o in associazione professionale, la quota di reddito professionale derivante dalla Società tra professionisti costituita dalla parte del reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.

 

Scadenze

Periodo di riferimentoScadenzaModalità
Comunicazione dei redditi fino all'anno 200531 ottobre 2006PEC o Raccomandata A/R
Comunicazione dei redditi dall'anno 200631 luglio anno successivoPEC o Raccomandata A/R

In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini.

Modalità di versamento

I versamenti devono essere eseguiti esclusivamente attraverso bonifico bancario a favore dell’EPAP, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: CIN: X ABI: 05696 CAB: 03211 C.C. n° 000069300X46  IBAN: IT58 X 05696 03211 000069300X46 Banca Popolare di Sondrio e la causale di versamento dovrà necessariamente contenere i seguenti dati:

PK PARTITA IVA SOCIETÀ, RAGIONE SOCIALE POX

 

Scadenze di pagamento

Periodo di riferimentoScadenza
Fino all'anno 200531 luglio 2006
Dall'anno 2006 al 201931 luglio anno successivo
Anno 202015 novembre 2021 con possibilità di versamento in unica soluzione o, alternativamente, su due rate di pari importo entro il 15 novembre (1ª rata) ed entro il 15 dicembre (2ª rata), senza alcun onere aggiuntivo.
Anno 202115 novembre 2022 con possibilità di versamento in unica soluzione o, alternativamente, su due rate di pari importo entro il 15 novembre (1ª rata) ed entro il 15 dicembre (2ª rata), senza alcun onere aggiuntivo.
Anno 2022Gli impegni contributivi vengono distribuiti in tre rate omogeneamente distribuite nell’anno con facoltà di pagare in unica soluzione entro la data indicata o alternativamente optare, per ognuna delle scadenze previste, su due rate di pari importo senza oneri aggiuntivi.
- Primo acconto: 5 aprile pari al 30% del contributo integrativo dovuto nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale presentato o, alternativamente 1ª rata entro il 5 aprile e 2ª rata entro il 5 maggio;
- Secondo acconto: 5 agosto pari al 35% del contributo integrativo dovuto nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale presentato o, alternativamente 1ª rata 5 agosto e 2ª rata 5 settembre;
- Saldo: 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti o alternativamente 1ª rata 15 novembre e 2ª rata 15 dicembre.
Dall'anno 2023Gli impegni contributivi vengono distribuiti in tre rate omogeneamente distribuite nell’anno con facoltà di pagare in unica soluzione entro la data indicata o alternativamente optare, per ognuna delle scadenze previste, su due rate di pari importo senza oneri aggiuntivi.
- Primo acconto: 5 aprile pari al 30% del contributo integrativo calcolato applicando la nuova aliquota (4%) del volume d'affari dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale presentato o, alternativamente 1ª rata entro il 5 aprile e 2ª rata entro il 5 maggio;
- Secondo acconto: 5 agosto pari al 35% del contributo integrativo calcolato applicando la nuova aliquota (4%) del volume d'affari dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale presentato o, alternativamente 1ª rata 5 agosto e 2ª rata 5 settembre;
- Saldo: 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti o alternativamente 1ª rata 15 novembre e 2ª rata 15 dicembre.

In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini.

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