LA PENSIONE DI INVALIDITÀ
INDICE

LA PENSIONE DI INVALIDITÀ

Come funziona

La pensione di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una capacità all’esercizio della professione ridotta in modo continuativo a meno di un terzo (invalidità minima del 66,67%).


Nota bene: Si differenzia dalla Pensione di Inabilità perché questa invece spetta all’iscritto che ha riduzione della capacità professionale totale e permanente (invalidità 100%).

La pensione di inabilità viene riconosciuta nei casi in cui si ha una invalidità ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, cioè si sia di fronte alle seguenti condizioni:

 

  1. Iscrizione all’albo professionale e all’EPAP
  2. Capacità all’esercizio della professione ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente; 
  1. Anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni, anche se non consecutivi. L’anzianità di iscrizione utile per il diritto alla pensione di invalidità decorre dalla data di prima iscrizione all’Epap, indipendentemente dall’eventuale cessazione dell’attività, in costanza di iscrizione all’Albo professionale. 
  2. Pagamento di almeno cinque anni di contribuzione in EPAP, tre dei quali nel quinquennio precedente all’anno di presentazione della domanda di pensione di inabilità

 

Nota bene: le tre condizioni devono sussistere tutte in contemporanea. Quanto previsto dal punto tre e quattro non è necessario se l’infortunio è avvenuto durante lo svolgimento dell’attività professionale. Il diritto alla pensione viene riconosciuto anche nei casi in cui la riduzione della capacità all’esercizio dell’attività professionale oltre ai limiti stabiliti dal punto A preesista all’iscrizione all’Ente, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

La domanda di pensione va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP. 

Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.

 

Alla domanda di pensione occorre allegare la seguente documentazione: 

  1. Copia del Verbale di Accertamento dell’invalidità civile attestante una percentuale di invalidità superiore a 2/3 (almeno il 67%), che persista al momento della presentazione della domanda di pensione;
  2. Solo nell’ipotesi di infortunio o malattia imputabile in tutto o in parte a terzi: Documentazione comprovante l’eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, e prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto.

L'EPAP verifica lo stato di invalidità attraverso le Commissioni mediche del Servizio Sanitario Nazionale. Possono essere effettuati controlli periodici per confermare la persistenza dell'inabilità.

 

Cosa succede in caso di rigetto o revoca della pensione?
Se la domanda viene rigettata, il pensionato riceve una comunicazione motivata e avrà la possibilità di presentare un ricorso. La pensione può essere sospesa o revocata se non ci si sottoporre alle verifiche mediche richieste o se le condizioni di invalidità cessano.

La concessione della pensione d’invalidità è revocata anche in caso di nuova iscrizione all’Albo professionale o di ripresa dell’attività professionale. 

 

Ricorsi
In caso di rigetto, si hanno 60 giorni di tempo per richiedere una nuova valutazione da un collegio medico. Se l’invalidità viene riconosciuta, le spese del collegio sono a carico dell'EPAP e la pensione decorrerà dal giorno successivo al riconoscimento.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda, purché risultino maturati i requisiti previsti, nelle seguenti modalità: 

 

  • La pensione è pagata in 13 rate annuali, con una tredicesima nel mese di dicembre. Se l'importo mensile è inferiore a 100 euro, il pagamento avviene semestralmente. 
  • Il pagamento delle rate di pensione avviene tramite bonifico bancario entro il 5 del mese. 
  • L'importo viene adeguato annualmente in base all'inflazione (Vedi Tabella B in fondo a questa pagina).

FOCUS: COME VIENE CALCOLATA LA PENSIONE

Per saperne di più

 Il calcolo

La pensione viene calcolata moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione (%) relativo all’età al momento del pensionamento, nelle seguenti modalità: 

  • Il montante individuale dell’iscritto è pari alla somma dei contributi soggettivi e dei contributi integrativi devoluti a montante rivalutati annualmente su base composta al 31 dicembre di ciascun anno. E’ possibile aumentare il montante contributivo mediante la Supercontribuzione.
  • La rivalutazione è pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Conseguentemente maggiore sarà il montante contributivo, maggiore sarà l’assegno pensionistico.  
  • La quota aggiuntiva di contribuzione è calcolata considerando la media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi 5 anni e rivalutate in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT aumentato di un punto percentuale.
  • Nel caso in cui l’età al pensionamento fosse inferiore a 60 anni, il montante individuale viene incrementato in conformità all’art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da una ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al compimento del 60° anno di età. 
  • Il periodo oggetto dell’incremento contributivo non può comunque essere tale da comportare l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni. 

 

Il coefficiente di trasformazione
Il coefficiente di trasformazione è la grandezza utilizzata per la determinazione dell’importo annuo della pensione di vecchiaia contributiva. Esso è determinato su base statistica e varia in base all’età anagrafica al momento del pensionamento in quanto tiene conto della speranza di vita media, incorporando il tasso di crescita del Pil di lungo periodo stimato dell’1,5 per cento. I coefficienti di trasformazione sono contenuti nella Tabella A che costituisce allegato al Regolamento Epap. Qualora il pensionamento avvenga in età inferiore, si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di cinquantasette anni.

Tabella A

Età del lavoratore1996 - 20122013 - 20152016 - 20182019 - 20202021 - 20222023 - 2024
574,720%4,304%4,246%4,200%4,186%4,270%
584,860%4,416%4,354%4,304%4,289%4,378%
595,006%4,535%4,468%4,414%4,399%4,493%
605,163%4,661%4,589%4,532%4,515%4,615%
615,334%4,796%4,719%4,657%4,639%4,744%
625,514%4,940%4,856%4,790%4,770%4,882%
635,706%5,094%5,002%4,932%4,910%5,028%
645,911%5,259%5,159%5,083%5,060%5,184%
656,136%5,435%5,326%5,245%5,220%5,352%
666,379%5,624%5,506%5,419%5,391%5,531%
676,640%5,826%5,700%5,604%5,575%5,723%
686,927%6,046%5,910%5,804%5,772%5,931%
697,232%6,283%6,135%6,021%5,985%6,154%
707,563%6,541%6,378%6,257%6,215%6,395%
717,924%6,822%6,643%6,513%6,466%6,655%
728,319%7,127%6,930%6,790%6,740%6,939%
738,750%7,458%7,245%7,090%7,037%7,246%
749,227%7,818%7,590%7,414%7,360%7,583%
759,751%8,211%7,971%7,769%7,713%7,953%
7610,335%8,637%8,931%8,159%8,096%8,359%
7710,983%9,105%8,853%8,590%8,516%8,800%
7811,701%9,621%9,358%9,070%8,980%9,289%
7912,499%10,183%9,912%9,602%9,493%9,818%
8013,378%10,803%10,522%10,192%10,067%10,408%
8113,378%10,803%11,191%10,838%10,706%11,062%
8213,378%10,803%11,928%11,553%11,412%11,788%
8313,378%10,803%12,751%12,343%12,193%12,612%
8413,378%10,803%13,661%13,212%13,056%13,534%
8513,378%10,803%14,669%14,176%14,012%14,558%

Tabella B

FOI(nt) 3.3 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Generale al netto dei tabacchi (a partire dal 1992)

AnnoIndiceAnnoIndiceAnnoIndiceAnnoIndiceAnnoIndice
19485,919491,51950-1,319519,719524,2
19531,919542,719552,819565,019571,9
19584,81959-0,419602,719612,919625,1
19637,519645,919654,319662,019672,0
19681,319692,819705,119715,019725,6
197310,4197419,4197517,2197616,5197718,1
197812,4197915,7198021,1198118,7198216,3
198315,0198410,619858,619866,119874,6
19885,019896,619906,119916,419925,4
19934,219943,919955,419963,919971,7
19981,819991,620002,620012,720022,7
20032,520042,020051,720062,020071,7
20083,220090,720101,620112,720123,0
20131,120140,220150,12016-0,120171,2
20181,120190,52020-0,320211,920228,1

F.A.Q.

Domande Frequenti

Si, qualora si ottenga un Verbale di accertamento dell’invalidità civile aggiornato rispetto a quello trasmesso al momento della domanda di pensione di invalidità occorre trasmetterne copia all’Epap tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it oppure tramite E-mail all’indirizzo info@epap.it allegando copia del documento di identità in corso di validità.

No, la richiesta della pensione di invalidità dell’Epap non inficia la possibilità di proseguire l’esercizio dell’attività libero-professionale.
Si, il pensionato per invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione di quest’ultima in sostituzione della pensione di invalidità.
Si, viene resa disponibile nell’Area riservata del sito www.epap.it alla sezione “Documenti” la Certificazione Unica relativa alle somme erogate dall’Epap a titolo di pensione nell’anno precedente.

La comunicazione di variazione IBAN per l’accredito della pensione da parte del nostro pensionato può essere effettuata tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it oppure tramite E-mail all’indirizzo info@epap.it allegando copia del documento di identità in corso di validità.

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