CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
INDICE

COS'È LA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La certificazione di regolarità contributiva è l’attestazione rilasciata dall’EPAP che certifica la regolarità della posizione amministrativa, a fini previdenziali, dei propri iscritti. Tale certificazione è richiesta dalle Amministrazioni pubbliche o dai privati gestori di pubblici servizi. A seguito dell’entrata in vigore della legge 183/2011, la disciplina del rilascio delle certificazioni è stata riformata, trasferendo l’obbligo di acquisire certificazioni e/o attestazioni dall’iscritto all’Amministrazione richiedente.

 

Le informazioni relative alla regolarità contributiva vengono acquisite d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni, che sono tenute ad accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dall’iscritto in conformità alla normativa vigente.

CHI DEVE RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La regolarità contributiva deve essere richiesta dalle Amministrazioni pubbliche o dai privati gestori di pubblici servizi.

La certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’EPAP su richiesta degli iscritti “privatamente” non può essere utilizzata dalle Amministrazioni pubbliche o dai privati gestori di pubblici servizi.

COME FARE LA RICHIESTA

Richiesta da parte dei professionisti iscritti

I professionisti iscritti all’EPAP che hanno i requisiti necessari possono chiedere l’emissione del certificato di regolarità contributiva online attraverso l’accesso alla propria area riservata. Il certificato verrà emesso ai sensi della legge 183/2011. 

 

Richiesta da parte di enti pubblici

Questa richiesta è riservata a enti che richiedono la certificazione a nome di un professionista iscritto all’EPAP: Amministrazioni Pubbliche, società private che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità, soggetti appaltanti e società di attestazione e qualificazione – SOA e altri enti di rilevanza pubblica. I certificati devono essere richiesti attraverso la procedura indicata al seguente link: https://epap.it/adempimenti/regolarita-contributiva-pa/ 

Richiesta da parte di soggetti esterni

Per richiedere la certificazione di regolarità contributiva i soggetti esterni come società private che gestiscono servizi pubblici possono richiedere la certificazione a nome di un professionista iscritto all’EPAP inviando una richiesta su carta intestata all’indirizzo PEC epap@pec.epap.it o tramite posta elettronica non certificata a contributi@epap.it.

REQUISITI PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE

Requisiti necessari

Secondo la deliberazione CdA 65 del 6 agosto 2024, l’EPAP rilascia la certificazione solo se sono rispettati i seguenti requisiti:

  • Correttezza degli adempimenti di cui all’art. 7 (Pagamento dei contributi), all’art. 9 (Obbligo di comunicazione del reddito professionale) e all’art. 10 (Recuperi e sanzioni) del Regolamento dell’Ente. Intendendosi per “correttezza degli adempimenti”:
    • La rispondenza tra i contributi effettivamente versati e quelli dovuti, come indicati nell’ultima dichiarazione reddituale scaduta;
    • Gli acconti per l’anno in corso (anno t) versati nella misura non inferiore al contributo minimo dovuto;
    • gli acconti per l’anno t-1, qualora dovuti, versati in misura non inferiore all’effettivo dovuto sulla base della comunicazione del reddito professionale;
    • La rispondenza tra gli interessi e sanzioni versate e quelle dovute con l’esclusione di quelle eventualmente maturate per gli acconti dovuti;

Legenda:

* anno t = anno in corso

** anno t-1 = anno precedente

  • Rispondenza tra gli importi effettivamente versati e quelli dovuti fatto salvo che la differenza sia inferiore ai 250 euro;
  • Nel caso di richiesta di regolarità da parte di un neo iscritto, la verifica viene effettuata sulla corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli accertati come dovuti, in base almeno alla contribuzione minima vigente.

Altri casi di regolarità contributiva

La regolarità contributiva viene attestata anche in caso di:

  • Regolarità nel pagamento di eventuali piani di rateizzazione in corso sottoscritti con l’Ente (per approfondimenti sulla rateizzazione clicca qui);
  • Sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative recepite con idoneo provvedimento amministrativo (es. eventi calamitosi);
  • Versamenti dovuti ma non ancora effettuati perché di competenza di uffici pubblici (es. amministratori di comuni, province).

Tempi di contabilizzazione dei versamenti

Se il versamento contributivo è finalizzato all’ottenimento della regolarità contributiva, è importante prestare attenzione alla modalità di versamento scelta, poiché i tempi di contabilizzazione variano:

  • Bonifico bancario: 2-3 giorni lavorativi
  • F24: 7-10 giorni lavorativi
  • Per urgenze particolari, si può utilizzare il bonifico immediato.

AUTODICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Su richiesta di un Ente Pubblico, il professionista può auto-dichiarare di essere iscritto all’EPAP per permettere all’Ente Pubblico di richiedere all’EPAP, e non a un altro Ente, il certificato di regolarità contributiva.

 

Sempre su richiesta dell’Ente Pubblico, il professionista può anche auto-dichiarare la propria regolarità contributiva, ma questa non sostituisce la certificazione di regolarità contributiva che l’Ente Pubblico deve richiedere direttamente all’EPAP.

NUOVE NORME PER LA CERTIFICAZIONE

L’art. 15 della legge 183/2011, riguardante certificati e dichiarazioni sostitutive, ha modificato la disciplina delle certificazioni e dichiarazioni sostitutive precedentemente regolamentata dal DPR 445/2000. In particolare, il comma 1, lett. d) dell’art. 15 ha introdotto l’art. 44bis nel DPR 445/2000, stabilendo che le informazioni relative alla regolarità contributiva devono essere acquisite d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti.

OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il comma 1, lett. a) dell’art. 15 della legge 183/2011 prescrive che ogni certificazione prodotta ai soggetti privati deve riportare la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Inoltre, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'ISCRITTO

L’iscritto può autocertificare tutte le informazioni relative al proprio stato, fatti o qualità che lo riguardano, o dichiararle tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la Pubblica Amministrazione deve accettare previa indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste.

 

Informazioni autocertificabili

In base all’art. 46 del DPR 445/2000, possono essere autocertificati i seguenti stati, fatti e qualità personali:

  • Data e luogo di nascita
  • Residenza
  • Cittadinanza
  • Godimento dei diritti civili e politici
  • Stato civile (celibe, coniugato, vedovo, stato libero)
  • Stato di famiglia
  • Esistenza in vita
  • Nascita del figlio, decesso del coniuge, ascendente o discendente
  • Iscrizione in albi, elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • Appartenenza a ordini professionali
  • Titolo di studio, esami sostenuti
  • Qualifica professionale, titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
  • Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici previsti da leggi speciali
  • Assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto
  • Possesso e numero del codice fiscale, partita IVA e dati presenti nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • Stato di disoccupazione
  • Qualità di pensionato e categoria di pensione
  • Qualità di studente
  • Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, tutore, curatore
  • Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
  • Adempimento degli obblighi militari
  • Assenza di condanne penali e di procedimenti penali
  • Qualità di vivenza a carico
  • Dati contenuti nei registri dello stato civile
  • Assenza di stato di liquidazione o fallimento

Richiesta per i soggetti non censiti e per le Società di ingegneria e di/tra professionisti nell’indice della P.A. le modalità sono le seguenti:

  • La richiesta deve pervenire all’Epap su carta intestata del comune o dell’ente;
  • Deve riportare i dati identificativi dell’iscritto (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, matricola Epap);
  • Deve riportare il numero di protocollo e le indicazioni per l’intestazione del certificato e per l’invio via posta o posta certificata;
  • L’oggetto deve contenere la motivazione per cui si richiede l’attestazione contributiva all’Epap;
  • Indicare un referente da poter contattare in caso di necessità da parte dell’Epap (numero di telefono o posta elettronica).

Inviare la richiesta all’indirizzo PEC epap@pec.epap.it o tramite posta elettronica non certificata a contributi@epap.it

convenzionilogo

CONVENZIONI

epapdaylogo
EPAP DAY
formazionelogo
FORMAZIONE