Come funziona
Gli assegni di studio sono misure finanziarie che vengono erogate dall'EPAP a titolo di contributo per i figli di iscritti che si trovino in uno stato di disagio economico o di difficoltà familiare, dovuti a eventi straordinari che compromettono il regolare proseguimento degli studi.
Questo sostegno è destinato ai figli degli iscritti o degli iscritti deceduti e riguarda:
Gli assegni di studio fanno parte dei cosiddetti “trattamenti di assistenza”, ossia:
I requisiti dello studente ai fini della concessione dell’assegno di studio sono i seguenti:
Non è ammissibile la domanda da parte di laureati per l’iscrizione ad altro corso di laurea.
La domanda per l’erogazione dell’assegno, può essere sottoscritta direttamente dal figlio dell’iscritto deceduto, in servizio o pensionato, ovvero dall’esercente della patria potestà, dal tutore o curatore dei minori e deve essere presentata, entro 180 giorni dal termine dell’anno scolastico o accademico per il quale si chiede l’assegno.
La domanda va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP.
Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.
L’Ente valuta l’idoneità della documentazione pervenuta richiedendo all’interessato eventuali integrazioni da prodursi perentoriamente nei termini che saranno indicati nella richiesta di integrazione.
Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di agosto approva le graduatorie per le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno ed entro il mese di gennaio dell’anno successivo, le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre.
Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri:
Nota bene: In ogni caso i trattamenti non potranno essere erogati se la posizione contributiva dell’iscritto non risulta regolare fino all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Il Consiglio di Amministrazione può richiedere all’interessato l’integrazione della documentazione da effettuarsi entro il termine prefissato dal Consiglio stesso.
Entro il mese di gennaio di ciascun anno e compatibilmente con la disponibilità residua dello stanziamento di bilancio, il Consiglio di Amministrazione può riesaminare le richieste non accolte ai fini di verificare la possibilità di un loro accoglimento, accertata la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno.
Il rigetto della domanda, debitamente motivato, dovrà essere notificato all’interessato entro 30 giorni dalla delibera.
La domanda può essere ripresentata.
(Regolamento ex art. 19Bis per l’erogazione dei trattamenti di assistenza) – Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008 – (pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6/12/2008)
I trattamenti di assistenza di cui all’art. 3, comma 2, dello Statuto e dell’art. 19 bis del Regolamento consistono in interventi economici eccezionali (sussidi) erogati per circostanze o interventi straordinari a favore di soggetti indicati nel bando, quando le conseguenze degli eventi generano situazioni di particolare bisogno economico.
In sede di redazione di bilancio preventivo il Consiglio di Amministrazione individua, ai sensi dell’art. 19-bis comma 1, del Regolamento, lo stanziamento annuo destinato alla copertura dei trattamenti.
Annualmente, il Consiglio di Amministrazione approva con cadenza semestrale il bando per i trattamenti di assistenza relativo all’anno stesso. Il bando contiene, tra l’altro:
Al bando verrà data la massima pubblicità tra gli iscritti anche tramite pubblicazione sul sito dell’ente.
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