È previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l’Ente abbia omesso di pubblicare.
L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Le richieste di accesso civico semplice sono gratuite, non richiedono motivazione e possono essere presentate, utilizzando l’apposito modulo, all’attenzione del Responsabile della trasparenza, ad uno dei seguenti indirizzi:
L’Ente, entro trenta giorni, procederà alla pubblicazione sul sito dei dati, documenti, informazioni oggetto dell’istanza, e comunicherà al richiedente l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
Se quanto richiesto risulta già pubblicato, l’EPAP comunicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgere la sua istanza al Responsabile dei Servizi Istituzionali, Elisabetta Carrese, ad uno dei seguenti indirizzi: