LA PENSIONE DI INABILITÀ
INDICE

LA PENSIONE DI INABILITÀ

Come funziona

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale e permanente (invalidità 100%).

 

Nota bene: Si differenzia dalla Pensione di Invalidità perché questa invece spetta all’iscritto che ha riduzione della capacità professionale a meno di un terzo (invalidità minima del 66,67%)

La pensione di inabilità viene riconosciuta nei casi in cui si ha una inabilità lavorativa, totale o permanente, cioè si sia di fronte alle seguenti condizioni:

  1. Iscrizione all’albo professionale e all’EPAP
  2. Impossibilità all’esercizio della professione a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente o totale
  3. Pagamento di almeno cinque anni di contribuzione in EPAP, tre dei quali nel quinquennio precedente all’anno di presentazione della domanda di pensione di inabilità

 

Nota bene: le tre condizioni devono sussistere tutte in contemporanea. Quanto previsto dal punto tre non è necessario se l’infortunio è avvenuto durante lo svolgimento dell’attività professionale.

La domanda di pensione va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP.

Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.

Alla domanda di pensione occorre allegare la seguente documentazione:

  1. Copia del Verbale di Accertamento dell’invalidità civile attestante una totale e permanente invalidità (il 100%). Il certificato deve essere integrato da un documento che indica la causa e l’epoca in cui l’inabilità si è manifestata;
  2. Solo nell’ipotesi di infortunio o malattia imputabile in tutto o in parte a terzi: Documentazione comprovante l’eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, e prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto.

L'EPAP verifica lo stato di inabilità attraverso le Commissioni mediche del Servizio Sanitario Nazionale. Possono essere effettuati controlli periodici per confermare la persistenza dell'inabilità.


Cosa succede in caso di rigetto o revoca della pensione?
Se la domanda viene rigettata, il pensionato riceve una comunicazione motivata e avrà la possibilità di presentare un ricorso. La pensione può essere sospesa o revocata se non ci si sottoporre alle verifiche mediche richieste o se le condizioni di inabilità cessano.
La concessione della pensione d’inabilità è revocata anche in caso di nuova iscrizione all’Albo professionale o di ripresa dell’attività professionale.

 

Ricorsi
In caso di rigetto, si hanno 60 giorni di tempo per richiedere una nuova valutazione da un collegio medico. Se l'inabilità viene riconosciuta, le spese del collegio sono a carico dell'EPAP e la pensione decorrerà dal giorno successivo al riconoscimento.

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda, purché risultino maturati i requisiti previsti, nelle seguenti modalità:

  • La pensione è pagata in 13 rate annuali, con una tredicesima nel mese di dicembre. Se l'importo mensile è inferiore a 100 euro, il pagamento avviene semestralmente.
  • Il pagamento delle rate di pensione avviene tramite bonifico bancario entro il 5 del mese.
  • L'importo viene adeguato annualmente in base all'inflazione (Vedi Tabella B in questa pagina).

FOCUS: COME VIENE CALCOLATA LA PENSIONE

Per saperne di più

 Il calcolo

La pensione viene calcolata moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione (%) relativo all’età al momento del pensionamento, nelle seguenti modalità: 

  • Il montante individuale dell’iscritto è pari alla somma dei contributi soggettivi e dei contributi integrativi devoluti a montante rivalutati annualmente su base composta al 31 dicembre di ciascun anno. 
  • La rivalutazione è pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Conseguentemente maggiore sarà il montante contributivo, maggiore sarà l’assegno pensionistico.  
  • Per la pensione di inabilità, il montante da considerare a base di calcolo è quello accumulato dall’iscritto all’atto dell’ammissione al pensionamento, incrementato da un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al compimento del 60° anno di età da parte dell’interessato. 
  • La quota aggiuntiva di contribuzione è calcolata considerando la media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi 5 anni e rivalutate in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT aumentato di un punto percentuale. 

La Provvidenza Integrativa 

Gli iscritti all’EPAP non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di amministrazione, a carico del conto di cui all’art. 18 – comma 3 dello Statuto (conto della contribuzione integrativa), e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza dell’importo corrispondente all’assegno sociale di cui all’art. 3 – comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell’anno di pensionamento, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione. 

In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del cinque per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l’integrazione non viene riconosciuta. 

L’integrazione è proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto. 


Il coefficiente di trasformazione

Il coefficiente di trasformazione è la grandezza utilizzata per la determinazione dell’importo annuo della pensione di vecchiaia contributiva. Esso è determinato su base statistica e varia in base all’età anagrafica al momento del pensionamento in quanto tiene conto della speranza di vita media, incorporando il tasso di crescita del Pil di lungo periodo stimato dell’1,5 per cento. I coefficienti di trasformazione sono contenuti nella Tabella A che costituisce allegato al Regolamento EPAP.

Tabella A

Età del lavoratore1996 - 20122013 - 20152016 - 20182019 - 20202021 - 20222023 - 2024
574,720%4,304%4,246%4,200%4,186%4,270%
584,860%4,416%4,354%4,304%4,289%4,378%
595,006%4,535%4,468%4,414%4,399%4,493%
605,163%4,661%4,589%4,532%4,515%4,615%
615,334%4,796%4,719%4,657%4,639%4,744%
625,514%4,940%4,856%4,790%4,770%4,882%
635,706%5,094%5,002%4,932%4,910%5,028%
645,911%5,259%5,159%5,083%5,060%5,184%
656,136%5,435%5,326%5,245%5,220%5,352%
666,379%5,624%5,506%5,419%5,391%5,531%
676,640%5,826%5,700%5,604%5,575%5,723%
686,927%6,046%5,910%5,804%5,772%5,931%
697,232%6,283%6,135%6,021%5,985%6,154%
707,563%6,541%6,378%6,257%6,215%6,395%
717,924%6,822%6,643%6,513%6,466%6,655%
728,319%7,127%6,930%6,790%6,740%6,939%
738,750%7,458%7,245%7,090%7,037%7,246%
749,227%7,818%7,590%7,414%7,360%7,583%
759,751%8,211%7,971%7,769%7,713%7,953%
7610,335%8,637%8,931%8,159%8,096%8,359%
7710,983%9,105%8,853%8,590%8,516%8,800%
7811,701%9,621%9,358%9,070%8,980%9,289%
7912,499%10,183%9,912%9,602%9,493%9,818%
8013,378%10,803%10,522%10,192%10,067%10,408%
8113,378%10,803%11,191%10,838%10,706%11,062%
8213,378%10,803%11,928%11,553%11,412%11,788%
8313,378%10,803%12,751%12,343%12,193%12,612%
8413,378%10,803%13,661%13,212%13,056%13,534%
8513,378%10,803%14,669%14,176%14,012%14,558%

Tabella B

FOI(nt) 3.3 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Generale al netto dei tabacchi (a partire dal 1992)

AnnoIndiceAnnoIndiceAnnoIndiceAnnoIndiceAnnoIndice
19485,919491,51950-1,319519,719524,2
19531,919542,719552,819565,019571,9
19584,81959-0,419602,719612,919625,1
19637,519645,919654,319662,019672,0
19681,319692,819705,119715,019725,6
197310,4197419,4197517,2197616,5197718,1
197812,4197915,7198021,1198118,7198216,3
198315,0198410,619858,619866,119874,6
19885,019896,619906,119916,419925,4
19934,219943,919955,419963,919971,7
19981,819991,620002,620012,720022,7
20032,520042,020051,720062,020071,7
20083,220090,720101,620112,720123,0
20131,120140,220150,12016-0,120171,2
20181,120190,52020-0,320211,920228,1

F.A.Q.

Domande Frequenti

Si, la richiesta della pensione di inabilità dell’EPAP comporta la cessazione dell’esercizio dell’attività libero-professionale.

Si, viene resa disponibile nell’Area riservata del sito www.epap.it alla sezione “Documenti” la Certificazione Unica relativa alle somme erogate dall’EPAP a titolo di pensione nell’anno precedente.

La comunicazione di variazione IBAN per l’accredito della pensione da parte del nostro pensionato può essere effettuata tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it oppure tramite E-mail all’indirizzo info@epap.it allegando copia del documento di identità in corso di validità.

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