Come funziona
L'indennità di paternità è un beneficio economico destinato ai liberi professionisti iscritti all'EPAP, erogato nei casi di gravidanza della partner, adozione o affidamento di un minore. Questo sostegno economico è finalizzato ad assistere il padre durante momenti significativi, permettendo di gestire le responsabilità familiari senza pressioni immediate di ritorno al lavoro.
L'indennità di paternità è disponibile per i liberi professionisti iscritti all'EPAP che soddisfano i seguenti requisiti:
Rientrano - alternativamente - in uno dei seguenti casi:
Nota bene: Nel caso in cui l’iscrizione all’Epap o la cessazione dell’attività avvenga nel corso del periodo assistibile (due mesi prima del parto/adozione/aborto spontaneo o terapeutico e tre dopo), l’indennità di paternità verrà riconosciuta soltanto per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione.
La domanda può essere presentate a partire dal sesto mese compiuto di gravidanza (26esima settimana) e fino a 180 giorni dopo l'evento (parto, ingresso del bambino in famiglia). La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Ente correlato della documentazione richiesta, disponibile online, e inviata attraverso PEC all'indirizzo epap@pec.epap.it o consegnata direttamente agli uffici dell'EPAP.
Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.
In base al caso di appartenenza, occorre allegare la seguente documentazione:
Nel caso di gravidanza e puerperio:
Nel caso di adozione o affidamento preadottivo:
La data di ingresso del bambino in famiglia va autodichiarata dal richiedente.
Al rilascio dei certificati medici sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale. Se i certificati sono redatti da medici diversi, l’EPAP può:
L'indennità di paternità viene calcolata come l'80% di tre dodicesimi del reddito professionale netto dichiarato all'Epap nel secondo anno anteriore all'evento. La somma minima garantita e la somma massima possibile sono stabilite in base ai criteri definiti dalla normativa vigente.
Indennità minima
La somma erogabile per l’indennità di paternità non può essere inferiore ai tre/dodicesimi dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dipendenti, con riferimento alla qualifica di impiegato.
Il salario minimo di riferimento è quello dell’anno cui si verifica l’evento. Nel caso in cui il periodo di paternità ricade a cavallo di due anni, la retribuzione di riferimento è quella pro-quota di ciascun anno.
Nota bene: L’indennità minima relativa all’anno 2023 era pari ad euro 3.366,48. L’indennità minima relativa all’anno 2024 è pari ad euro 3.548,69
Indennità massima
La somma massima erogabile è pari a 5 volte l’importo dell’indennità minima, in base alla legge n.289 del 15 ottobre 2003
L'indennità viene accreditata, in unica soluzione, alle coordinate IBAN indicate nel modulo di domanda.
Per la certificazione ai fini fiscali, l’EPAP provvede ad inviare, nell’anno seguente all’accredito, la documentazione attestante l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto eseguita.
Tempi di erogazione
L’Area Servizi Previdenza e Assistenza istruisce la pratica, verificando la ricevibilità entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
a) Se la domanda risulta completa entro i 30 giorni successivi, effettuato il calcolo dell’indennità di maternità, si provvederà al pagamento nei termini e con le modalità stabilite.
b) Se la domanda risulta non accoglibile per mancanza dei requisiti, entro 30 giorni si provvederà alla menzione delle cause del rigetto della domanda.
c) Se la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, entro 10 giorni si provvederà a richiedere il completamento della documentazione la cui richiesta di integrazione comporterà l’interruzione dei termini.
d) Al ricevimento dell’integrazione della documentazione, entro il termine di 20 giorni si provvederà al calcolo dell’indennità di maternità e di conseguenza al pagamento nei termini e con le modalità stabilite.
e) Entro 7 giorni dall’avvenuto pagamento, si comunicherà all’iscritto l’avvenuta liquidazione della prestazione, precisando l’importo e le modalità di erogazione, nonché le modalità di presentazione di eventuali ricorsi.
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