Nel corso della tua carriera, se hai versato contributi in uno o più Enti previdenziali oltre all’EPAP (ad esempio INPS o altre Casse), hai la possibilità di riunirli in una sola pensione.
Esistono tre strumenti per farlo:
Queste opzioni offrono soluzioni diverse per gestire i contributi versati in diverse gestioni, facilitando l’accesso ai benefici pensionistici in modo più flessibile e integrato.
Il cumulo contributivo permette ai lavoratori di sommare i contributi versati a diversi enti previdenziali, al fine di ottenere una pensione unica. Questa opzione è stata resa disponibile a tutti i lavoratori autonomi a partire dal 1° gennaio 2017 grazie alla Legge di stabilità 2017 (art. 1, commi 195-198, Legge n. 232/2016).
Il cumulo contributivo è aperto ai lavoratori che hanno accumulato contributi in due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, sia come dipendenti che come autonomi, inclusi quelli iscritti alla gestione separata Inps e agli enti di previdenza privatizzati e privati.
La pensione derivante dal cumulo viene calcolata combinando le quote di pensione proporzionali ai contributi versati in ciascun ente previdenziale, applicando le regole specifiche di ciascun sistema previdenziale.
Attraverso il cumulo, è possibile ottenere pensioni di:
Per la pensione di vecchiaia in cumulo: è necessario soddisfare i requisiti di età e contribuzione più elevati tra quelli richiesti dalle gestioni interessate.
Ad esempio, un iscritto EPAP con contributi anche in INPS come dipendente, dovrà rispettare i requisiti più stringenti tra i due enti, ovvero quelli dell'AGO Inps di 67 anni di età (oggetto di adeguamento alla speranza di vita) e 20 anni di anzianità contributiva (anzianità contributiva complessiva non coincidente); è inoltre necessario soddisfare gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
Per la pensione anticipata in cumulo: sono necessari 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall'età anagrafica; è inoltre previsto uno slittamento della decorrenza (c.d.finestra) pari a 3 mesi.
Per la pensione di inabilità in cumulo: il diritto è basato sui requisiti di assicurazione e contribuzione , nonché sugli ulteriori requisiti, richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante.
Per la pensione indiretta in cumulo: questa viene liquidata basandosi sui requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché sugli ulteriori requisiti, richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.
L’Ente a cui presentare la domanda ovvero l'“Ente Istruttore” è l’Ente/Cassa di ultima iscrizione del soggetto interessato ovvero quello presso il quale lo stesso è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà del soggetto interessato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda. Qualora l'Ente Istruttore sia l'EPAP la domanda di pensione va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP.
Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.
La pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione. Pertanto, gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati, in base alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.
La ricongiunzione è il processo che consente l’unificazione dei periodi di contribuzione previdenziale accumulati in diverse gestioni, per calcolare un’unica pensione. Importante è che il trasferimento dei contributi sia completo, non essendo ammesso il trasferimento parziale. Se i contributi sono trasferiti verso l’EPAP, si parla più precisamente di ricongiunzione attiva.
La richiesta di ricongiunzione può essere effettuata da:
La ricongiunzione è possibile dopo aver raggiunto l'età pensionabile e può essere richiesta per consolidare almeno dieci anni di contribuzione continuativa. È disponibile anche per pensionati e per i superstiti di un iscritto deceduto, entro due anni dalla morte.
Sono necessari i seguenti requisiti:
La domanda di ricongiunzione va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP.
Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.
L’onere finanziario della ricongiunzione, definito come “riserva matematica”, è a carico del professionista, ma può essere nullo in base al sistema contributivo adottato. Nel caso di metodo retributivo, la riserva matematica diventa obbligatoria.
Per chi non è più iscritto all'EPAP, la ricongiunzione passiva implica il trasferimento dei contributi dalla gestione EPAP alla nuova gestione previdenziale, con i contributi che sono maggiorati di interessi fino al momento del trasferimento effettivo.
Il diritto e la misura della pensione derivante dalla ricongiunzione sono determinati secondo le norme vigenti nella gestione che centralizza la posizione contributiva, considerando l'intera anzianità contributiva inclusi i periodi ricongiunti, ad eccezione dei periodi sovrapposti.
Questa procedura di ricongiunzione fornisce una soluzione per massimizzare il valore della pensione attraverso l'unificazione dei contributi, garantendo ai professionisti la continuità e l'integrità dei loro diritti previdenziali accumulati nel corso della carriera lavorativa.
Attraverso la totalizzazione, è possibile ottenere pensioni di:
I requisiti per accedere alla totalizzazione sono definiti dal D.Lgs. 42/2006 e variano a seconda del tipo di pensione desiderato:
L’Ente a cui presentare la domanda ovvero l'“Ente Istruttore” è l’Ente/Cassa di ultima iscrizione del soggetto interessato ovvero quello presso il quale lo stesso è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà del soggetto interessato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda. Qualora l'Ente Istruttore sia l'EPAP la domanda di pensione va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP.
Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole previste dall'art. 4 del D. Lgs n. 42 del 2 febbraio 2006.
La pensione in regime di totalizzazione costituisce un’unica pensione.
Pertanto, gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati, in base alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.
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