SUSSIDIO PER EVENTI STRAORDINARI
INDICE

SUSSIDIO PER EVENTI STRAORDINARI

Come funziona

Il sussidio per eventi straordinari è un intervento economico eccezionale erogato dall’EPAP a sostegno di situazioni di particolare bisogno economico dovute a eventi straordinari che generano gravi conseguenze finanziarie per gli iscritti o i loro familiari.

 

Il sussidio fa parte dei cosiddetti “trattamenti di assistenza”, ossia:

 

  • Sussidio per assistenza domiciliare
  • Sussidio per case di riposo
  • Sussidio per eventi straordinari
  • Assegni di studio per i figli degli iscritti

Possono beneficiare del sussidio:

 

A) per eventi straordinari ed eventi dovuti a caso fortuito o forza maggiore, di cui al precedente punto:

  1. gli iscritti contribuenti all’EPAP, ovvero gli iscritti, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ente, sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità);
  2. gli iscritti che, divenuti titolari di prestazione erogata dall’Ente, hanno interrotto nel corso dell’anno l’attività professionale o si sono cancellati dall’albo, purché contribuenti nell’anno antecedente la domanda di sussidio;
  3. i superstiti dell’iscritto;
  4. i superstiti del pensionato.

 

B) per la sospensione o riduzione forzata per più di sei mesi dell’attività professionale:

  1. gli iscritti contribuenti all’EPAP, ovvero gli iscritti sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità), con esclusione dei titolari di pensione carico dell’EPAP o di altro Ente di Previdenza;
  2. i superstiti dell’iscritto;

 

Nota bene: si considerano iscritti contribuenti anche coloro che nel corso dell’anno hanno cessato l’attività o si sono cancellati dall’albo, purché contribuenti nell’anno antecedente la domanda di sussidio.

In caso di impedimento dei soggetti sopra indicati la richiesta del sussidio può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Ai sensi dell’art. 3, c.3 del Regolamento, per nucleo familiare si intende quello composto dalle medesime categorie previste dall’art. 16, comma 1 del Regolamento di attuazione delle attività statutarie dell’Ente, ovvero:

  1. il coniuge o il convivente more uxorio;
  2. figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico;
  3. genitori inabili dell’iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell’iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico. I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell’art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell’iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

La domanda di sussidio va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP. 

Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.

L’Ente valuta l’idoneità della documentazione pervenuta richiedendo all’interessato eventuali integrazioni da prodursi perentoriamente nei termini che saranno indicati nella richiesta di integrazione.
Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di agosto approva le graduatorie per le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno ed entro il mese di gennaio dell’anno successivo, le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre.

Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri:

  • reddito del nucleo familiare risultante dall’Indicatore della situazione economica equivalente (Modello ISEE). L’importo del reddito imponibile non dovrà essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui l’iscritto e/o un componente del nucleo familiare, a seguito del verificarsi degli  eventi che hanno dato origine alla richiesta del trattamento risulti impossibilitato a produrre reddito da lavoro autonomo, il reddito del nucleo familiare da considerare deve essere al netto di quest’ultimo;
  • numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia;
  • tipologia e gravità dell’evento causa della richiesta;
  • percentuale di regolarità contributiva in funzione degli anni di iscrizione;
  • libero professionista puro, senza altra cassa o ente previdenziale.

 

Nota bene: In ogni caso i trattamenti non potranno essere erogati se la posizione contributiva dell’iscritto non risulta regolare fino all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere all’interessato l’integrazione della documentazione da effettuarsi entro il termine prefissato dal Consiglio stesso.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno e compatibilmente con la disponibilità residua dello stanziamento di bilancio, il Consiglio di Amministrazione può riesaminare le richieste non accolte ai fini di verificare la possibilità di un loro accoglimento, accertata la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno.

Il rigetto della domanda, debitamente motivato, dovrà essere notificato all’interessato entro 30 giorni dalla delibera.

La domanda può essere ripresentata.

(Regolamento ex art. 19Bis per l’erogazione dei trattamenti di assistenza) – Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008 – (pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6/12/2008)

I trattamenti di assistenza di cui all’art. 3, comma 2, dello Statuto e dell’art. 19 bis del Regolamento consistono in interventi economici eccezionali (sussidi) erogati per circostanze o interventi straordinari a favore di soggetti indicati nel bando, quando le conseguenze degli eventi generano situazioni di particolare bisogno economico.

In sede di redazione di bilancio preventivo il Consiglio di Amministrazione individua, ai sensi dell’art. 19-bis comma 1, del Regolamento, lo stanziamento annuo destinato alla copertura dei trattamenti.

Annualmente, il Consiglio di Amministrazione approva con cadenza semestrale il bando per i trattamenti di assistenza relativo all’anno stesso. Il bando contiene, tra l’altro:

  • La ripartizione dello stanziamento, con riferimento alle diverse tipologie di prestazione;
  • La documentazione da allegare alla domanda necessaria per dare luogo alla valutazione della stessa;
  • I criteri in base ai quali saranno definite le graduatorie ai fini dell’assegnazione dei sussidi;
  • Eventuali ulteriori modalità di erogazione delle prestazioni, anche con specifico riferimento alla fattispecie della commorienza.

Al bando verrà data la massima pubblicità tra gli iscritti anche tramite pubblicazione sul sito dell’ente.

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