Regolamento per la promozione, il supporto e l’incentivazione del passaggio generazionale e il trasferimento di attività professionali a iscritti EPAP
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SUPPORTO PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Epap, nell’ambito delle iniziative per sostenere e favorire lo sviluppo dell’esercizio della professione, ha previsto, stanziando specifiche risorse, misure per il passaggio generazionale degli studi dei professionisti iscritti che possono consentire di non disperdere il valore economico creato negli anni.

In particolare, l’Ente è in grado di erogare al cessionario dello studio professionale un contributo a fondo perduto pari al 12 per cento del finanziamento ottenuto, nel limite massimo di 36.000 euro elevato al 15% per cessioni a donne o giovani che, al momento della domanda di aiuto, non hanno compiuto il 41° anno di età.

La concessione e la misura del contributo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri riportati nel bando e previo accertamento dei requisiti previsti dal regolamento (modulistica a fondo pagina).

Il contributo a fondo perduto è erogato per il trasferimento di attività o studi professionali, inteso come:

  • Cessione o acquisizione di attività professionali individuali e dei rispettivi pacchetti clienti;
  • Trasferimento di quote di partecipazione in studi associati o società tra professionisti (StP);
  • Fusioni o aggregazioni di diverse realtà professionali;
  • Acquisizione di attività, anche di servizi, rientranti nell’ambito delle competenze professionali degli iscritti EPAP.

Destinatari del contributo sono gli iscritti all’EPAP in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • Anzianità di iscrizione all’EPAP da almeno 3 anni alla data della domanda;
  • In regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi previsti alla data della domanda;
  • In regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine di appartenenza;
  • In regola con gli obblighi formativi previsti dall’ordinamento professionale;
  • Non avere procedimenti disciplinari in corso o contenziosi in essere con l’ordine di appartenenza e/o con l’EPAP.

L’importo del contributo a fondo perduto che l’Ente può erogare è pari al 12% del finanziamento che il cessionario ha ottenuto da Istituti di credito a supporto dell’operazione di acquisizione, con un massimo di 36.000 per ogni iscritto.

Il contributo è elevato al 15%, con il medesimo limite di 36.000 euro, per cessioni a donne o giovani che, al momento della domanda di aiuto, non hanno compiuto il 41° anno di età.

Nel caso di acquisizione di quote di partecipazione o di costituzione di Studio associato o Società tra Professionisti (StP), il contributo spettante è riconosciuto, sempre nelle percentuali suddette, con un massimo di 36.000 euro per ogni socio o associato e un limite complessivo di 72.000 euro per ogni Studio Associato o StP.

Per poter ricevere l’erogazione del contributo a fondo perduto da parte di EPAP, sono previsti nel bando specifici adempimenti in capo sia alla parte cedente che alla parte cessionaria.

Sono previsti obblighi positivi di fare e obblighi negativi di non fare:

  • Obbligo di presentazione e affiancamento: la parte cedente si obbliga a favorire il passaggio del rapporto fiduciario tra il cliente e il professionista subentrante affiancandolo, per un periodo minimo di 12 mesi, durante il quale il primo deve presentare la clientela al cessionario per consentirgli di subentrare, anche gradualmente, nei rapporti professionali in essere;
  • Divieto di concorrenza: il professionista cedente si obbliga a non svolgere attività in concorrenza al cessionario e l’attività professionale oggetto dell’atto di cessione per un periodo massimo di 5 anni;
  • Patto di esclusiva: il professionista cedente si obbliga a indirizzare tutta la clientela oggetto di cessione esclusivamente verso il professionista cessionario;
  • Adeguamento del prezzo: tenuto conto che la cessione della clientela non si concretizza con un passaggio di effetti reali, ma si realizza solo con il consenso del cliente di accettare il nuovo professionista, la parte cedente si obbliga a rideterminare il prezzo di cessione al termine del periodo di affiancamento, in ragione dell’effettivo subentro nel rapporto professionale, utilizzando gli stessi parametri utilizzati per la determinazione del prezzo inizialmente pattuito con una variazione massima del 20%.

La Parte cessionaria si impegna a corrispondere alla Parte cedente almeno il 25% del prezzo concordato al momento della sottoscrizione dell’atto di cessione ed il saldo pattuito trascorsi almeno 12 mesi dalla data di cessione, in conformità con quanto concordato tra le Parti.

Di seguito sono indicate le varie fasi della procedura e gli adempimenti necessari qui sintetizzati.

  1. L’iscritto cessionario presenta la “domanda di valutazione preventiva di ammissibilità al contributo a fondo perduto per l’acquisizione di attività o studi professionali”, sul modello predisposto dall’Ente e disponibile a fondo pagina. La domanda deve essere inviata all’indirizzo di PEC dell’EPAP epap@pec.epap.it, firmata digitalmente e corredata di tutta la seguente documentazione, pena inammissibilità della stessa:
  • Copia di un documento di identità valido del richiedente
  • Accordo di riservatezza sottoscritto digitalmente dalle Parti (CFP.01.1)
  • Scheda informativa di caratterizzazione preliminare dell’operazione firmata digitalmente dalle Parti ed eventuali ulteriori aventi diritto (CFP.01.2)
  • Accordo preliminare di cessione sottoscritto digitalmente dalle Parti (CFP.01.3)
  1. Al ricevimento della domanda, correttamente sottoscritta e corredata della documentazione prevista, l’EPAP, attraverso il legale rappresentante, sottoscrive digitalmente un documento di “Impegno alla riservatezza”.
  2. Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal regolamento e dal Bando (modulistica a fondo pagina), autorizza o meno l’esito della contrattazione al fine dell’ammissione all’agevolazione. L’esito positivo è comunque subordinato al successivo perfezionamento dei documenti previsti dal Bando e dell’impegno dell’Istituto di Credito al finanziamento dell’operazione. In caso di riscontro positivo, l’Ente invita le Parti a presentare la domanda di ammissione al contributo nei termini e con le modalità previste nei successivi punti e nel regolamento (modulistica a fondo pagina).
  3. Ottenuta l’autorizzazione di cui al punto 3, l’iscritto cessionario e, per presa visione ed accettazione, il cedente, presentano l’Istanza di ammissione al contributo (MOD. CFP 02 - modulistica a fondo pagina). La domanda deve essere firmata digitalmente, trasmessa via PEC all’Ente e corredata di tutta la seguente documentazione, pena inammissibilità della stessa:
  • Delibera di approvazione del finanziamento da parte dell’Istituto di credito all’iscritto cessionario;
  • Contratto preliminare di cessione dello Studio a cura delle Parti (MOD. CFP 02.1), con definizione dell’asset oggetto di cessione, qualificazione dell’operazione, indicazione di tutti gli elementi essenziali previsti dal presente Bando e dal regolamento, esplicitazione delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti, del prezzo di compravendita e della metodologia utilizzata per la determinazione dello stesso;
  • Documentazione di supporto definita dal presente Bando e dal regolamento a cura dell’iscritto cessionario.
  1. Gli Uffici dell’EPAP, verificata la completezza e correttezza documentale, la coerenza dell’operazione al regolamento e al presente Bando, porta all’esame del Consiglio di Amministrazione l’istruttoria, il quale, valutata tutta la pratica, delibera sull’ammissibilità al contributo a fondo perduto entro 120 giorni dal completo ricevimento di tutta la documentazione necessaria. L’esito della domanda viene comunicato alle Parti entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. Non si applica il principio del silenzio - assenso.
  2. In caso di accettazione dell’istanza da parte del Consiglio di Amministrazione, le Parti e gli eventuali ulteriori aventi diritto dovranno presentare la “Domanda di erogazione dell’acconto pari al 60% del contributo a fondo perduto per l’acquisizione di attività o studi professionali da parte di iscritti EPAP” firmata digitalmente e completa della seguente documentazione, pena inammissibilità:
  • Copia del pagamento (avvenuto con modalità tracciabili) da parte del cessionario di almeno il 25% del prezzo pattuito;
  • Documentazione attestante l’erogazione da parte dell’Istituto di credito del finanziamento deliberato
  1. Gli uffici dell’EPAP, verificata la completezza della domanda di pagamento dell’acconto e, previa verifica dell’avvenuto pagamento dell’acconto al cedente e dell’erogazione del finanziamento da parte dell’Istituto di credito, provvede all’erogazione del 60% del contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione. È facoltà del beneficiario richiedere all’EPAP l’erogazione del contributo mediante pagamento sostitutivo al cedente di parte del corrispettivo pattuito per la cessione.
  2. Al termine del periodo di affiancamento di almeno 12 mesi (fatto salvo le esclusioni di cui all’art. 6 del regolamento, presentazione della clientela e dei dipendenti, trasferimento attività, formazione ed informazione) le Parti rideterminano il prezzo di cessione in ragione dell’effettivo subentro nel rapporto professionale utilizzando gli stessi parametri utilizzati per la determinazione del prezzo iniziale con una variazione massima ammessa del 20% del prezzo pattuito (40% solo in caso di forzato mancato affiancamento ex art. 6 ultimo comma del regolamento)
  3. A seguito della rideterminazione del prezzo di cessione, il Cessionario provvede al pagamento, con modalità tracciabili, del saldo del prezzo pattuito
  4. L’iscritto cessionario trascorsi 12 mesi dal trasferimento o, se maggiori, i termini contrattuali, presenta all’EPAP la “Domanda di erogazione del saldo del contributo a fondo perduto per l’acquisizione di attività o studi professionali da parte di iscritti EPAP”, corredata dalla seguente documentazione:
  • Documento di rideterminazione del prezzo sottoscritta digitalmente da tutte le Parti;
  • Giustificativi dei pagamenti effettuati dall’iscritto cessionario avvenuti con modalità tracciabili;
  1. Al ricevimento della suddetta documentazione, gli Uffici dell’EPAP, esaminata la correttezza della documentazione presentata e della eventuale rideterminazione del prezzo, portano all’attenzione del Consiglio di Amministrazione dell’EPAP l’istruttoria per l’erogazione del pagamento del saldo del contributo. È facoltà del beneficiario richiedere all’EPAP l’erogazione del contributo mediante pagamento sostitutivo al cedente di parte del corrispettivo pattuito per la cessione.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, l’EPAP si riserva di procedere, anche a campione, alle verifiche ritenute opportune presso le competenti strutture.

  1. Il cessionario dovrà rimanere iscritto all’EPAP per almeno 6 anni seguenti il pagamento dell’agevolazione, pena l’obbligo di restituzione del contributo gravato di interessi legali incrementati di 4 punti percentuali;
  2. Il cessionario dovrà rimanere in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi per tutta la durata del vincolo temporale di cui al precedente punto a), pena l’obbligo di restituzione del contributo ricevuto gravato di interessi legali incrementati di 4 punti percentuali;
  3. In caso di mancato rispetto degli obblighi di versamento della quota di iscrizione all’Ordine di appartenenza, di mancata ottemperanza degli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali nel corso del vincolo di cui al comma a) l’EPAP, sentito il Consiglio Nazionale di riferimento, valuterà se ricorrono le condizioni di decadenza dell’agevolazione e potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’iscritto richiedendo la restituzione del contributo erogato maggiorato di interessi legali incrementati di 4 punti percentuali.

Tutte le istanze e la relativa documentazione devono essere firmate digitalmente ed inviate all’EPAP esclusivamente a mezzo PEC epap@pec.epap.it. Le domande incomplete della documentazione richiesta e/o non correttamente compilate vengono considerate inammissibili. Nel caso di assenza della firma digitale la documentazione non sarà presa in esame.

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