Epap, nell’ambito delle iniziative per sostenere e favorire lo sviluppo dell’esercizio della professione, ha previsto, stanziando specifiche risorse, misure per il passaggio generazionale degli studi dei professionisti iscritti che possono consentire di non disperdere il valore economico creato negli anni.
In particolare, l’Ente è in grado di erogare al cessionario dello studio professionale un contributo a fondo perduto pari al 12 per cento del finanziamento ottenuto, nel limite massimo di 36.000 euro elevato al 15% per cessioni a donne o giovani che, al momento della domanda di aiuto, non hanno compiuto il 41° anno di età.
La concessione e la misura del contributo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri riportati nel bando e previo accertamento dei requisiti previsti dal regolamento (modulistica a fondo pagina).
Il contributo a fondo perduto è erogato per il trasferimento di attività o studi professionali, inteso come:
Destinatari del contributo sono gli iscritti all’EPAP in possesso di tutti i seguenti requisiti:
L’importo del contributo a fondo perduto che l’Ente può erogare è pari al 12% del finanziamento che il cessionario ha ottenuto da Istituti di credito a supporto dell’operazione di acquisizione, con un massimo di 36.000 per ogni iscritto.
Il contributo è elevato al 15%, con il medesimo limite di 36.000 euro, per cessioni a donne o giovani che, al momento della domanda di aiuto, non hanno compiuto il 41° anno di età.
Nel caso di acquisizione di quote di partecipazione o di costituzione di Studio associato o Società tra Professionisti (StP), il contributo spettante è riconosciuto, sempre nelle percentuali suddette, con un massimo di 36.000 euro per ogni socio o associato e un limite complessivo di 72.000 euro per ogni Studio Associato o StP.
Per poter ricevere l’erogazione del contributo a fondo perduto da parte di EPAP, sono previsti nel bando specifici adempimenti in capo sia alla parte cedente che alla parte cessionaria.
Sono previsti obblighi positivi di fare e obblighi negativi di non fare:
La Parte cessionaria si impegna a corrispondere alla Parte cedente almeno il 25% del prezzo concordato al momento della sottoscrizione dell’atto di cessione ed il saldo pattuito trascorsi almeno 12 mesi dalla data di cessione, in conformità con quanto concordato tra le Parti.
Di seguito sono indicate le varie fasi della procedura e gli adempimenti necessari qui sintetizzati.
In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, l’EPAP si riserva di procedere, anche a campione, alle verifiche ritenute opportune presso le competenti strutture.
Tutte le istanze e la relativa documentazione devono essere firmate digitalmente ed inviate all’EPAP esclusivamente a mezzo PEC epap@pec.epap.it. Le domande incomplete della documentazione richiesta e/o non correttamente compilate vengono considerate inammissibili. Nel caso di assenza della firma digitale la documentazione non sarà presa in esame.
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