È ora possibile per i professionisti assunti a tempo determinato dalla Pubblica Amministrazione (PA) nell’ambito delle attività legate al PNRR scegliere se mantenere o meno l’iscrizione all’EPAP.
Il Decreto riguarda tutti i professionisti iscritti all’EPAP che, una volta assunti dalla PA, sono considerati a tutti gli effetti lavoratori dipendenti e devono seguire le stesse disposizioni contrattuali dei dipendenti pubblici. Questi professionisti sono iscritti alla gestione previdenziale dell’INPS – Gestione ex INPDAP, che copre tutti gli oneri del rapporto di lavoro.
(Decreto del 2 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione;: art. 1, comma 7 quater, decreto-legge 9.6.2021 n. 80)
Quando un professionista viene assunto a tempo determinato dalla PA per attività legate al PNRR, deve comunicare all’EPAP entro 30 giorni se intende mantenere l’iscrizione all’EPAP.
Questa comunicazione deve essere fatta tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it utilizzando il modello disponibile (art. 1, comma 3, Decreto 2 settembre 2022)
Per chi era già assunto dalla PA alla data del 2 dicembre 2022, è obbligatorio comunicare all’EPAP, tramite PEC, sia l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato sia la decisione di mantenere o meno l’iscrizione all’EPAP. Questa comunicazione deve essere fatta utilizzando il modello disponibile. Fonti: art. 4, Decreto 2 settembre 2022
Il professionista non può ricevere prestazioni assistenziali dallo stesso titolo sia dall’INPS che dall’EPAP. La Corte dei Conti ha evidenziato l’importanza di uno scambio informativo efficace tra INPS e enti previdenziali privati per evitare duplicazioni nelle prestazioni. Al momento della richiesta delle prestazioni assistenziali, il professionista deve fornire all’EPAP una dichiarazione apposita. Fonti: art. 3, comma 4, Decreto 2 settembre 2022
Alla fine del contratto con la PA, il professionista può trasferire all’EPAP il periodo contributivo maturato all’INPS – Gestione ex INPDAP. Questo trasferimento del montante contributivo avviene senza costi per il professionista o per l’EPAP. Fonti: art. 2, comma 2, Decreto 2 settembre 2022
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