La cessazione dell’attività professionale si riferisce all’interruzione definitiva o temporanea delle attività lavorative di un iscritto all’EPAP, comportando la sospensione della contribuzione previdenziale obbligatoria. Durante questo periodo, l’iscritto non è tenuto a versare contributi, eccetto quelli già maturati fino alla data di cessazione, e deve comunque presentare la dichiarazione reddituale per l’anno in cui è avvenuta la cessazione.
La ripresa dell’attività professionale indica la ripartenza delle attività lavorative, riattivando gli obblighi contributivi e la necessità di inviare la dichiarazione reddituale relativa all’anno di ripresa. Entrambe le segnalazioni devono essere effettuate tramite la compilazione telematica dei modelli specifici disponibili nell’Area riservata dell’iscritto.
Avendo cessato definitivamente o solo temporaneamente l’attività professionale è possibile cessare anche la contribuzione Epap segnalando all’Ente tale cessazione.
La segnalazione deve essere effettuata tramite la compilazione e l’invio telematico all’Ente dell’apposito modello disponibile accedendo alla propria Area riservata e cliccando l’apposita voce presente nel menu laterale di sinistra della pagina.
Questa segnalazione permette di evitare tutti gli obblighi nei confronti dell’Ente tranne che per:
Nota bene: alla data della cessazione, l’iscritto perde il diritto al percepimento dell’indennità di maternità, ma restano invariate le prestazioni di invalidità e inabilità.
Per quanto riguarda invece il calcolo dell’anzianità contributiva, il periodo in cui l’iscritto rimane in stato di cessazione e quindi non versa i contributi previdenziali, non si calcola. Il montante contributivo versato alla data di cessazione verrà invece comunque rivalutato indipendentemente dalla segnalazione di cessazione.
Così come, ogni iscritto è tenuto a segnalare la cessazione dell’attività, allo stesso modo è tenuto a segnalare, sempre tramite compilazione telematica del modello disponibile nell’Area riservata, anche la ripresa dell’attività stessa.
Dalla data in cui segnala di riprendere l’attività professionale l’iscritto ha di nuovo i seguenti obblighi:
La cessazione è considerata valida quando sono trascorsi almeno 365 giorni tra la dichiarazione di cessazione e la dichiarazione di ripresa dell’attività professionale. Solo in questo caso si possono avere i benefici dell’eventuale frazionamento contributivo sia per l’anno di cessazione che per quello di ripresa.
Nota bene: se la ripresa dell’attività si dichiara prima che siano trascorsi 365 giorni, l’iscritto dovrà versare l’intero ammontare dei contributi minimi.