La certificazione di regolarità contributiva è l’attestazione rilasciata dall’EPAP che certifica la regolarità della posizione amministrativa, a fini previdenziali, dei propri iscritti. Tale certificazione è richiesta dalle Amministrazioni pubbliche o dai privati gestori di pubblici servizi. A seguito dell’entrata in vigore della legge 183/2011, la disciplina del rilascio delle certificazioni è stata riformata, trasferendo l’obbligo di acquisire certificazioni e/o attestazioni dall’iscritto all’Amministrazione richiedente.
Le informazioni relative alla regolarità contributiva vengono acquisite d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni, che sono tenute ad accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dall’iscritto in conformità alla normativa vigente.
La regolarità contributiva deve essere richiesta dalle Amministrazioni pubbliche o dai privati gestori di pubblici servizi.
La certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’EPAP su richiesta degli iscritti “privatamente” non può essere utilizzata dalle Amministrazioni pubbliche o dai privati gestori di pubblici servizi.
Per richiedere la certificazione di regolarità contributiva, i professionisti iscritti all’EPAP devono accedere alla propria area riservata sul sito dell’Ente e seguire le istruzioni per la richiesta online. Il certificato verrà emesso ai sensi della legge 183/2011. Le Amministrazioni pubbliche e altri soggetti esterni come società private che gestiscono servizi pubblici possono richiedere la certificazione a nome di un professionista iscritto all’EPAP inviando una richiesta su carta intestata all’indirizzo PEC epap@pec.epap.it o tramite posta elettronica non certificata a contributi@epap.it.
I professionisti iscritti all’EPAP che hanno i requisiti necessari possono chiedere l’emissione del certificato di regolarità contributiva online attraverso l’accesso alla propria area riservata. Il certificato verrà emesso ai sensi della legge 183/2011.
Questa richiesta è riservata a enti e soggetti esterni che richiedono la certificazione a nome di un professionista iscritto all’EPAP: Amministrazioni Pubbliche, società private che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità, soggetti appaltanti e società di attestazione e qualificazione – SOA e altri enti di rilevanza pubblica.
Indirizzi a cui inviare la richiesta all’EPAP:
Posta elettronica certificata: epap@pec.epap.it (ricordiamo che è possibile inviare e-mail ad indirizzi di PEC solo da indirizzi di PEC) Posta elettronica (non certificata): contributi@epap.it
Secondo la deliberazione CdA n. 110/2017, l’EPAP rilascia la certificazione solo se sono rispettati i seguenti requisiti:
La regolarità contributiva viene attestata anche in caso di:
Se il versamento contributivo è finalizzato all’ottenimento della regolarità contributiva, è importante prestare attenzione alla modalità di versamento scelta, poiché i tempi di contabilizzazione variano:
Su richiesta di un Ente Pubblico, il professionista può auto-dichiarare di essere iscritto all’EPAP per permettere all’Ente Pubblico di richiedere all’EPAP, e non a un altro Ente, il certificato di regolarità contributiva.
Sempre su richiesta dell’Ente Pubblico, il professionista può anche auto-dichiarare la propria regolarità contributiva, ma questa non sostituisce la certificazione di regolarità contributiva che l’Ente Pubblico deve richiedere direttamente all’EPAP.
L’art. 15 della legge 183/2011, riguardante certificati e dichiarazioni sostitutive, ha modificato la disciplina delle certificazioni e dichiarazioni sostitutive precedentemente regolamentata dal DPR 445/2000. In particolare, il comma 1, lett. d) dell’art. 15 ha introdotto l’art. 44bis nel DPR 445/2000, stabilendo che le informazioni relative alla regolarità contributiva devono essere acquisite d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti.
Il comma 1, lett. a) dell’art. 15 della legge 183/2011 prescrive che ogni certificazione prodotta ai soggetti privati deve riportare la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Inoltre, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
L’iscritto può autocertificare tutte le informazioni relative al proprio stato, fatti o qualità che lo riguardano, o dichiararle tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la Pubblica Amministrazione deve accettare previa indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste.
In base all’art. 46 del DPR 445/2000, possono essere autocertificati i seguenti stati, fatti e qualità personali:
Richiesta per i soggetti non censiti e per le Società di ingegneria e di/tra professionisti nell’indice della P.A. le modalità sono le seguenti: